Assicurazioni – Fideiussioni

L’articolo in esame disciplina la cosiddetta “coassicurazione indiretta”, ed anche in questo caso, il legislatore ha voluto ribadire il principio indennitario delle assicurazioni, impedendo che con fraudolenza l’assicurato potesse trarre un indebito arricchimento tacendo l’esistenza di più assicurazioni sul medesimo bene.

L’articolo in esame disciplina la cosiddetta “coassicurazione indiretta”, ed anche in questo caso, il legislatore ha voluto ribadire il principio indennitario delle assicurazioni, impedendo che con fraudolenza l’assicurato potesse trarre un indebito arricchimento tacendo l’esistenza di più assicurazioni sul medesimo bene. Il primo comma dispone che l’assicurato debba dare avviso, senza particolare forma, a tutti gli assicuratori, sia a quelli che già assicurano il bene e sia agli assicuratori che eventualmente dovessero subentrare in un momento successivo. Detto obbligo sussiste in ogni caso, quindi anche quando la somma delle diverse assicurazioni non determina sovrassicurazione. In caso di dolo, gli assicuratori, ai quali spetta l’onere della prova, non sono obbligati al risarcimento del danno. Perché sussista il dolo, è opinione comune, non sono richiesti particolari artifici o raggiri da parte dell’assicurato, è sufficiente che questi ometta intenzionalmente di dare avviso all’assicuratore dell’esistenza di medesime assicurazioni. Va da sé che nel caso di dolo, gli assicuratori non sono tenuti al risarcimento del primo sinistro, per eventuali sinistri successivi, poiché gli assicuratori ormai sono a conoscenza dell’esistenza di altri contratti, essi sono obbligati all’indennizzo secondo i rispettivi contratti. Nel terzo comma, anche se non si fa menzione di eventuali sanzioni in caso di omesso avviso agli assicuratori a seguito di un sinistro, è opinione comune ritenere che l’assicurato vada incontro alle conseguenze dell’art. 1913 esplicitamente richiamato, ed anche del disposto dell’art. 1915, valido in ogni caso. L’assicurato, in caso di sinistro, può chiedere a ciascun assicuratore (quindi anche solo a qualcuno degli assicuratori) l’indennizzo, ma l’assicuratore che ha pagato ha diritto di rivalersi su tutti gli altri. Se l’assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta, ogni assicuratore separatamente, può avanzare tutte le eccezioni secondo il rispettivo contratto. Ogni contratto ha vita a sé, perciò ciascun assicuratore può provvedere separatamente dagli altri all’accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione del danno. L’ultimo comma dell’articolo in questione stabilisce che ciascun assicuratore che ha pagato, può rivalersi sugli altri per una ripartizione proporzionata secondo i rispettivi contratti; quindi nel caso in cui il contratto di uno o più assicuratori non preveda una o più garanzie oggetto della prestazione, questi non sono tenuti al pagamento in solido. Quest’interpretazione può dare origine a non pochi problemi, per questo motivo gli assicuratori, generalmente, disciplinano il caso di coassicurazione indiretta con l’inserimento in polizza di opportune clausole, in virtù del fatto che l’art. 1910 non rientra fra quelli previsti all’art. 1932 Codice Civile. Una puntualizzazione si rende necessaria a proposito dell’adempimento dell’obbligo di avviso. La legge non dispone un termine entro il quale l’assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori dell’esistenza di più contratti, si può ritenere quindi che il termine ultimo sia il momento dell’accadimento del sinistro.

Le condizioni generali di polizza sono clausole che riportano il contratto tipico per tutti i contraenti. Vengono redatte dall’assicuratore ed hanno lo scopo specifico di uniformare tutti i contratti relativi ad un particolare rischio. Le clausole c.d. particolari o speciali, sono invece il risultato di un’elaborazione comune tra l’assicuratore e l’assicurato, e sono dirette a disciplinare ogni singolo rischio. In caso di incompatibilità tra le condizioni generali di assicurazione e le condizioni speciali o particolari, queste ultime prevalgono sulle prime, al pari delle clausole aggiuntive al modulo o al formulario le quali prevalgono su quelle riportate sul modulo o formulario.

Il mercato assicurativo ha lo scopo di ridurre l’area di incertezza del singolo individuo sulla sua situazione futura, questo a causa sia di una generale avversione al rischio sia di una situazione di informazione imperfetta. La teoria economica cerca di spiegare il funzionamento del mercato assicurativo attraverso un ragionamento logico-matematico.

Consideriamo un individuo dotato delle seguenti caratteristiche:

Reddito disponibile pari a w Probabilità di incorrere in un evento negativo pari a Π Danno in termini economici causato dall’evento negativo pari a d All’individuo viene proposta una polizza assicurativa dotata delle seguenti caratteristiche:

Risarcimento in caso di evento negativo pari a q Premio assicurativo pari a pq, dove p è compreso tra 0 ed 1. Il premio viene quindi considerato come una percentuale del risarcimento q. Si parla di premio attuarialmente equo nel caso in cui p sia uguale a Π Si parla di copertura completa nel caso in cui q sia pari a d

Supponiamo due eventi possibili:

Evento 1: assenza dell’evento negativo. Evento 2: presenza dell’evento negativo. Nel primo caso, il reddito dell’individuo sarà pari a: W_1 = w – pq

Nel secondo caso, il reddito sarà pari a: W_2 = w – d + q – pq

Poiché l’individuo razionale tende a scegliere una copertura completa, ossia un risarcimento integrale del danno subito, possiamo concludere che W_2 = w – pq = W_1 Questo risultato porta ad una situazione di annullamento del rischio per l’individuo: qualunque cosa accada, il suo reddito sarà sempre pari al reddito iniziale, diminuito del premio pagato.

Dal punto di vista dell’impresa di assicurazione, in una situazione di concorrenza perfetta (ossia in cui i profitti sono nulli) e in assenza di costi di transazione, vi è convenienza a stabilire un premio attuarialmente equo; infatti, indicando con n il numero di assicurati:

L’impresa paga risarcimenti per \Pi n q L’impresa incassa premi per p q n Quindi p q n -( \Pi n q)

Il che significa che se Π = p, il bilancio dell’impresa è in equilibrio e i profitti sono nulli.

La teoria economica modellizza tre principali tipi di interazione fra assicurato e compagnia di assicurazione:

moral hazard: comportamenti scorretti, simulazione di fatti che danno diritto all’indennizzo. Gli assicuratori si proteggono con la copertura parziale del rischio tramite franchigie e scoperti, clausole che premino i comportamenti corretti, per esempio escludendo il risarcimento in caso di scorrettezze. adverse selection: tendono ad assicurarsi solamente i soggetti a più alto rischio, e pertanto il costo dei premi tende spontanemente ad allinearsi ai livelli massimi teorici. La contitolarità delle polizze, e l’obbligatorietà della sottoscrizione della polizza, consentono una diversificazione del rischio per le compagnie. cream skimming: tendenza opposta delle compagnie a selezionare i soggetti col più basso profilo di rischio. Si riduce distribuendo il rischio a un pool di assicurazioni, che rispondono pro-quota limitatamente alla frazione del premio totale versato, ovvero con l’obbligo a contrarre col cliente a determinate condizioni. L’asimmetria informativa in un mercato assicurativo La situazione appena descritta si complica quando esistono due tipi di individui (es. di tipo A e di tipo B), che hanno probabilità diverse di incorrere nell’evento negativo. In termini matematici quindi \Pi_A > \Pi_B

In caso di asimmetria informativa, l’impresa assicuratrice non è in grado di riconoscere gli individui A e quelli B: in questo caso l’impresa, per non andare in perdita, deve applicare un premio p medio, in cui \Pi_A > p > \Pi_B. Tuttavia, gli individui B non troveranno conveniente assicurarsi, poiché il premio p per unità monetaria risulta maggiore della probabilità che hanno di incorrere nell’evento negativo. Di conseguenza, gli individui B non si assicureranno, e sul mercato resteranno solo individui A.

A questo punto però, l’impresa di assicurazione per non andare in perdita deve aumentare il premio p in modo tale che p = \Pi_A e gli individui B saranno ancora più restii ad assicurarsi. Questo fenomeno, secondo cui il prodotto/consumatore cattivo “scaccia” quello buono è detto di selezione avversa.

Assicurazione sanitaria[modifica | modifica sorgente] Nel modello di sanità in vigore negli USA, le spese sanitarie sono totalmente a carico dei cittadini che possono stipulare una polizza per coprire almeno parte del rischio sanitario. Oltre alla qualità di un sistema sanitario, sorgono polemiche sull’esclusione di quasi il 20% della popolazione dalla copertura sanitaria, la quale è un onere considerevole anche per il reddito medio degli americani.

Assicurazione RC auto[modifica | modifica sorgente] Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Responsabilità Civile Autoveicoli. Nei Paesi europei e negli Stati Uniti gli automobilisti sono obbligati a rinnovare annualmente l’assicurazione ai veicoli.

La Responsabilità Civile Autoveicoli (o RCA, o RCAuto) è una polizza assicurativa obbligatoria per veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi.

È sancita dalla Legge N° 990 del 24 dicembre 1969, la quale recita all’articolo 1:

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del C.C.

****************************

FIDEIUSSIONI

La Fideiussione omnibus è una garanzia personale atipica, disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c., solo in quanto compatibili con la causa di tale atipico negozio.

La fideiussione è stata, dalla pratica bancaria, notevolmente modificata, tanto da non essere più del tutto riconducibile al tipo legale.

Questo tipo di fideiussione deriva dalla pratica bancaria, molto criticata per le sue caratteristiche, definite da taluni come vessatorie.

La fideiussione omnibus si caratterizza per la presenza di due clausole: la prima, detta garanzia a prima richiesta e senza eccezioni (responsabile dell’alterazione dell’originario tipo legale), e la seconda denominata “clausola estensiva”. Inoltre la caratteristica principale di questa garanzia è che si estende agli eredi.

Clausola a prima richiesta e senza eccezioni La clausola stabilisce che il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertinenti al debito garantito.

La clausola crea, secondo una parte minoritaria della dottrina, gravi problemi in ordine all’individuazione della funzione giuridica del negozio, sino al punto che, a rigore, questo dovrebbe giudicarsi nullo per mancanza di causa. L’opinione maggioritaria è però schierata a favore della validità del negozio all’esame.

Clausola estensiva La seconda clausola estende la copertura fideiussoria a tutti i debiti che un determinato soggetto si troverà ad avere nei confronti dell’istituto bancario.

Questa è oggi sicuramente compatibile col nostro ordinamento, ma ciò solo grazie all’intervento del legislatore il quale, nel 1992, dispose che in caso di estensione della garanzia ad obbligazioni future è necessario indicare l’importo massimo della garanzia.

Prima di quell’anno le banche (sostenute dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione) difendevano la validità anche delle fideiussioni omnibus senza limite d’importo. Secondo alcuni si trattava di un vero e proprio “mostro” giuridico che poteva condurre il garante a gravissime esposizioni debitorie senza ch’egli potesse fare alcunché per evitarle o prevederle. Dopo un confronto aspro tra la giurisprudenza di merito – che negava validità a questi contratti – e la Cassazione (che pervicacemente li difendeva), intervenne il legislatore escludendo d’imperio la validità delle fideiussioni senza indicazione dell’importo massimo garantito.

<< PAGINA PRECEDENTE

Torna alla Home