La Cassazione ha annullato con rinvio (sentenza 5 giugno 2017, n. 27766) l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva rigettato l’istanza avanzata dal legale del Riina di differimento dell’esecuzione della pena ex art. 147 n. 2 c.p. e, in subordine, di detenzione domiciliare in surroga ex art. 47 ter comma 1 ter o.p., censurando la decisione in punto di motivazione, considerata carente e contraddittoria. (Cassazione penale, sezione I, sentenza 5 giugno 2017, n. 27766)
(Avv. Thomas Coppola)