Il 15 ottobre 2018 è stato approvato in Consiglio dei Ministri il DL fiscale collegato alla Manovra. Tale decreto prevede importanti novità sulle procedure di fatturazione da parte dei soggetti IVA che modificano alcune disposizioni del D.P.R. 633/72. Avvertendo che tale decreto potrebbe subire ulteriore modifiche in sede di iter parlamentare, di seguito elenchiamo le principali novità:
1) Nessuna proroga, è confermato l’obbligo della fatturazione elettronica
dal 1 gennaio 2019
2) Nessuna sanzione, fino al 30/06/2019per le fatture elettroniche emesse tardivamente.
Nel periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 la tardiva fatturazione non sarà sanzionata intendendosi il caso in cui la fattura venga emessa oltre il termine normativamente previsto, purché la fattura sia predisposta e trasmessa al SdI entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale).
3) Modifiche dei termini per l’emissionedelle fatture.
Dal 1 luglio 2019 ovvero decorso il primo semestre 2019 nel quale come detto prima non saranno comminate sanzioni, saranno modificate le regole stabilite dall’articolo 21 del D.P.R. 633/72 sulla data entro cui deve essere emessa la fattura. Le nuove regole stabiliranno che la fattura potrà essere emessa e trasmessa al SdI entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazionedeterminata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/72. Per tale motivo se il pagamento di una prestazione di servizi professionali è effettuato il 30 agosto la relativa fattura potrà essere emessa (datata e trasmessa) entro il 9 settembre. La liquidazione dell’IVA segue però sempre la data del pagamento. Anche se, come in questo caso, la data della fattura sarà riferita al mese di settembre l’IVA concorrerà alla liquidazione del mese di agosto, mese in cui è stata effettuata l’operazione che in questo caso, essendo un servizio, si riferisce al pagamento del corrispettivo.
(Avv. Coppola Thomas)
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