Transazioni con il Fisco

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LA TRANSAZIONE FISCALE DISCIPLINATA DALLA LEGGE FALLIMENTARE: SINTESI (articolo 48, dicembre 2012) La possibilità per l’imprenditore in stato di crisi  […]

LA TRANSAZIONE FISCALE DISCIPLINATA DALLA LEGGE FALLIMENTARE: SINTESI

(articolo 48, dicembre 2012)

La possibilità per l’imprenditore in stato di crisi  di ricorrere all’istituto della “Transazione fiscale” è assicurata dall’articolo 182 ter che così integralmente recita:

Con il piano di cui all’articolo 160 (concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti) il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163 (ammissione alla procedura di concordato preventivo), copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’articolo 171, primo comma (verifica dell’elenco dei creditori e debitori da parte del comitato giudiziale), e dall’articolo 172(inventario e relazione del commissario giudiziale). In particolare, per i tributi amministrati dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, primo comma (adesione dei creditori alla proposta di concordato).

Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati al secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l’assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione”.

Acquisiti i contenuti della transazione fiscale dalla lettura del riportato articolo 182 ter della legge fallimentare, rilevo che l’istituto in esame è assai utile  alla composizione delle crisi d’impresa, rilevato che imposte, tasse e contributi previdenziali spesso rappresentano una considerevole parte dei debiti delle aziende. Ciò, in quanto, è più semplice e meno problematico non pagare l’Erario  e gli Istituti Previdenziali invece che i dipendenti e i fornitori. Chiarito dal suddetto articolo 182 ter della legge fallimentare che la transazione fiscale può essere  richiesta e, quindi, proposta solo nell’ambito  delconcordato preventivo, oppure dell’ accordo di ristrutturazione dei debiti, è opportuno precisare alcuni importanti aspetti del problema in esame per meglio comprendere il  pratico funzionamento dello specifico istituto.

  1. La Corte di Cassazione  si è pronunciata (anno 2011, sentenze n. 22391 e n. 22932), al pari dell’Agenzia delle Entrate, sul fatto che l’IVA e le ritenute  non versate debbano essere integralmente pagate e, di conseguenza, non rientrano nella transazione fiscale.
  2. I tributi oggetto della transazione fiscalepossono  essere anche quelli in attesa di definizione il cui debito, pertanto, risulta ancora incerto non solo nell’esistenza ma anche nell’ammontare. L’inclusione di questa categoria di “debiti tributari incerti” nell’ambito della transazione fiscale, ha lo scopo sia di comporre le controversie tra Erario e contribuente, sia di  determinare il “consolidamento fiscale”, che consistenell’impedire accertamenti tributari a valle della  proposta di transazione presentata dall’imprenditore in stato di crisi.

III. Gli importi derivanti da debiti tributari e previdenziali oggetto della transazione fiscale

hanno l’eccezionale vantaggio di poter fruire di apprezzabili riduzioni  e di  beneficiare di lunghi piani di rateazione, il tutto da concordare tra Erario e contribuente, contribuente che dovrà garantire il relativo pagamento alle date prestabilite.

E’  pur vero che  le dilazioni di pagamento dei debiti fiscali e previdenziali possono essere ottenuti  anche senza  ricorrere alla transazione fiscale,  in quanto il concessionario della riscossione  concede al contribuente in difficoltà finanziaria il pagamento rateale, ma, in quest’ultimo caso, verrebbero meno gli abbattimenti sui debiti, il piano di rateazione sarebbe più breve ed  “consolidamento fiscale” non sussisterebbe.

  1. Non è possibile  riunire nella proposta di transazione fiscale istanze di conciliazione giudiziale o di accertamento con adesione riguardanti liti fiscali già incardinate o  incardinabili per un’ attività ispettiva in svolgimento.
  2. Nel caso di liquidazione in atto di una  società debitrice che voglia formulare la proposta di transazione fiscale è possibile che l’Agenzia delle Entrate respinga  la proposta stessa. Questo comportamento dell’Erario viene giustificato dal fatto che le società in liquidazione cessano la loro attività d’impresa e, pertanto, non producono più  gettito fiscale.
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