Ristrutturazione dei Debiti

Ristrutturazione dei Debiti

Con l’approvazione della nuova Legge n. 3/2012 è ora possibile definire degli ACCORDI contro la Crisi da sovraindebitamento. La normativa è rivolta ai consumatori o comunque ai piccoli imprenditori, al fine di poter ottenere il blocco delle azioni esecutive da parte dei loro creditori.

ACCORDI CONTRO LA CRISI ex Legge n. 3/2012

Con l’approvazione della nuova Legge n. 3/2012 è ora possibile definire degli ACCORDI contro la Crisi da sovraindebitamento.

La normativa è rivolta ai consumatori o comunque ai piccoli imprenditori, al fine di poter ottenere il blocco delle azioni esecutive da parte dei loro creditori.

Lo studio LEGALE COPPOLA & PARTNERS è esperto della materia ed ha strutturato una metodologia concreta e professionale per ottenere enormi successi di ACCORDI.

Ricorso alla legge n. 3 del 2012

Al via con le prime applicazioni della legge n. 3/2012(art. 6 e segg. clicca qui) .

presso diversi Tribunali Ricorsi ex Legge 3/2012 per l’accesso al Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti . Verifica se hai i requisiti per accedere al beneficio della Legge e chiudi con i debiti.

La Legge n. 3 del 27/01/2012 sulla composizione del debito

ancora sconosciuta alla massa dei potenziali beneficiari è utile per risolvere le problematiche legate al sovraindebitamento.

Se ben applicata potrebbe consentire ai soggetti “non fallibili” di sistemare la propria situazione di sofferenza e, se in presenza dei requisiti di ammissibilità e fattibilità del piano, di sospendere le azioni esecutive .

Il procedimento per la composizione della crisi conseguente al sovraindebitamento della persona fisica prevede il raggiungimento di un accordo tra debitore e creditori in grado di determinare la cancellazione dei debiti e la conseguente liberazione del debitore.

L’accordo, proposto dal debitore con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, è teso alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.

Possono accedere al procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento :

– i consumatori ; – altri debitori civili ; – gli imprenditori commerciali esclusi dal fallimento, in ragione dei requisiti dimensionali ex art. 1 della L. Fall.re; – i piccoli imprenditori, ai sensi dell’art. 2083 c.c. ; – gli imprenditori esercenti un’attività agricola, ai sensi dell’art. 2135c.c. ;

– le associazioni, fondazioni, associazioni fra professionisti ; – i soci di società di persone, assoggettabili al fallimento della società in estensione, ai sensi dell’art. 147 L. Fall.re..

Presupposti oggettivi:

– “perdurante squilibrio” tra le obbligazioni ed il patrimonio del debitore;

– incapacità definitiva del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Condizioni di ammissibilità:

– non aver beneficiato della procedura nei tre anni precedenti;

– non essere assoggettabile alle procedure previste dalla Legge Fallimentare.

AZIENDA CONTRO LA CRISI

I percorsi sono differenti e vanno individuati singolarmente.

Alcune ipotesi:

– Richiesta ed ottenimento della sospensiva ex art. 161 comma 6

In primis per poter presentare l’istanza occorre recarsi da un notaio per redigere l’atto pubblico, mentre l’ avvocato presentera’ il ricorso dove ha sede legale l’azienda. La risposta del Tribunale sarà molto tempestiva, generalmente pochi giorni dopo il deposito dell’istanza.

Una volta accolta l’istanza, ogni mese l’azienda dovrà presentare una relazione sull’andamento economico-finanziario della ristrutturazione. Da sottolineare che da Giugno 2013 il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale preposto al controllo dello sviluppo e delle operazioni eseguite nella ristrutturazione.

E’ possibile poi come detto in precedenza richiedere una proroga, sempre tramite istanza presentata da avvocato e qualora ci venisse concessa avremo ben 180 giorni di copertura!!!

Ma l’ottenimento della sospensiva è nulla se nello stesso tempo non si provvederà a redigere un piano di ristrutturazione credibile e realmente efficace, occorrerà quindi fin da subito avere chiare le idee di come si procederà nella ristrutturazione…

Questo anche perché all’interno della richiesta di sospensiva ex art 161 comma 6 vanno inseritele linee guida che condurranno al di fuori della crisi l’azienda.
Attenzione: il Tribunale non richiede il piano dettagliato, ma vuole solamente conoscere quali saranno le linee guide perseguite dall’azienda.

La fase di Trattativa con i creditori

Redatta la bozza del piano ed ottenuta la sospensiva, ecco come proseguire:

– si dovranno iniziare le trattative con i fornitori, con le banche, con i sindacati ed i dipendenti, tutte portate avanti dall’advisor, naturalmente in collaborazione con il commercialista dell’azienda

– si dovrà attivare l’art. 183 c.f. per quel che riguarda la composizione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e gli Enti.

Naturalmente l’arte nella trattativa sarà nel far comprendere al creditore che non appoggiare il piano di ristrutturazione ed intraprendere altre strade come ad esempio l’istanza di fallimento, non tutela assolutamente i suoi interessi!

Soluzioni per uscire dalla crisi

Terminata la fase delle trattative con i creditori, abbiamo quindi due possibili soluzioni da valutare per portare l’azienda fuori dalla crisi. Fare dei feedback durante le fasi di trattativa, per rendersi conto dello stato e del possibile successo delle varie trattative instaurate, può aiutarci a capire quale sia la giusta strada da percorrere:

a) La presentazione di una accordo di Ristrutturazione Debiti ex art. 182bis, completo di tutti quanti gli accordi, a patto che questi accordi raggiungano almeno il 60% dei debiti totali dell’azienda;

b) Iniziare a costruire un’ipotesi di Concordato preventivo liquidatorio, se si constata che non vi è più possibilità di proseguire con l’attività dell’azienda, oppure di Concordato preventivo in continuità, nel quale si preveda la possibilità di continuare con la propria attività

Da tener sempre presente che scegliendo la strada del Concordato Preventivo vi saranno, a differenza di una Ristrutturazione ex art. 182bis, piu’ costi di giustizia da anticipare e la nomina di un commissario giudiziale che inevitabilmente andrà ad ostacolare l’amministrazione e di fatto assumerà lui stesso l’amministrazione dell’azienda.

E qualora non fosse possibile né presentare un 182bis, né presentare un Concordato preventivo ex art. 161, ecco che allora si potrebbe profilare una terza soluzione…

Può accadere, e spesso accade, che la tregua concessa dalla sospensiva ex art. 161, abbia avuto un effetto benefico sull’azienda, per la possibilità di non operare più in condizioni di emergenza e di riorganizzarsi, cosicché alla fine dei 180 giorni della sospensiva l’azienda si trovi addirittura in bonis!!!

Sembra difficile da credersi ma la nostra esperienza ci porta a confermare numerosi casi aziendali conclusi proprio con questo lieto fine!

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