La cartella contiene:
- le istruzioni per richiedere la rateizzazione, la sospensione o proporre ricorso.
- la descrizione delle somme dovute all’ente creditore;
- l’invito a provvedere al pagamento entro i termini definiti dalla data di notifica;
- le informazioni sulle modalità di pagamento (dove, come);
Il percorso della cartella
Le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengono iscritte a ruolo.
Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute.
Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate.
L’Agente della riscossione può, a seguito di istanza del contribuente, concedere la rateizzazione della cartella ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73, salvo diverse indicazioni dell’ente creditore.
Una volta ricevuto il pagamento dell’importo indicato nella cartella, Agenzia delle entrate–Riscossione effettua il riversamento di quanto riscosso alle casse dello Stato o degli altri enti creditori.
In caso di mancato pagamento, o non tempestiva presentazione dell’istanza di rateizzazione o sospensione, avvia le procedure cautelari o esecutive per il recupero delle somme dovute.
Pagare
Dopo aver ricevuto la cartella è possibile effettuare il versamento delle somme dovute con il servizio “Paga online” disponibile sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e sull’App Equiclick oppure utilizzare i canali telematici o gli sportelli/uffici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
Rateizzare
È possibile rateizzare una o più cartelle in modo semplice e veloce. La rateizzazione viene concessa dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate o documentate.
È possibile ottenere la dilazione dei pagamenti:
- compilando il modello da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
- direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata per importi fino a 120 mila euro;
Sospendere
Se si ritiene che la richiesta di pagamento presente nella cartella non sia dovuta, è possibile chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 60 giornidalla notifica della cartella, di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione.
La Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella in caso di:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.
La richiesta di sospensione può essere presentata:
- via PEC agli indirizzi indicati nel Modello SL1 – pdf.
- direttamente nell’area riservata del portale;
Se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza determinata dalla data di notifica del documento, all’importo originariamente dovuto si aggiungeranno gli interessi di mora previsti dalla legge e riversati interamente agli enti creditori.
Tali interessi si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
Per i carchi di natura previdenziale gli interessi di mora si applicano solo dopo il raggiungimento del tetto delle sanzioni civili, definito in base allo specifico regime sanzionatorio.
Gli interessi di mora sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi.
La tabella che segue riepiloga le modifiche che sono intervenute dal 1999 ad oggi sugli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo:
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
Tasso | Decorrenza | Provvedimento |
4,2% semestrale | 01/01/1999 | Decreto Ministero delle finanze del 25.02.1999 |
8,4000% | 01/01/2000 | Decreto Ministero delle finanze del 28.07.2000 |
6,8358% | 01/10/2009 | Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 124741 del 04.09.2009 |
5,7567% | 01/10/2010 | Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 124566 del 07.09.2010 |
5,0243% | 01/10/2011 | Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 95314 del 22.06.2011 |
4,5504% | 01/10/2012 | Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 104609 del 17.07.2012 |
5,2233% | 01/05/2013 | Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 27678 del 04.03.2013 |
5,1400% | 01/05/2014 | Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 51685 del 10.04.2014 |
4,8800% | 15/05/2015 | Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 59743 del 30.04.2015 |
4,1300% | 15/05/2016 | Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 60535 del 27.04.2016 |
3,50% | 15/05/2017 | Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 66826 del 04.04.2017 |
3,01% | 15/05/2018 | Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 95624 del 10.05.2018 |
2,68% | 01/07/2019 | Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 148038 del 23.05.2019 |
L’aggio è stata la remunerazione che, fino al 2015, l’Agente della riscossione ha percepito per la sua attività.
Successivamente, il decreto legislativo n. 159/2015 ha stabilito che, a partire dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l’aggio venisse sostituito dagli “oneri di riscossione”, con una significativa riduzione dei costi per il cittadino.
Infine, la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha previsto l’eliminazione degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”), per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022.
Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all’attivazione delle procedure di riscossione.
Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge previgenti.
Per le cartelle relative ai carichi affidati a partire dal 1° gennaio 2022, l’Agente della riscossione utilizzerà il nuovo modello disposto dal provvedimento del 17 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Per le cartelle relative ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 resterà in uso il modello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.
La tabella che segue riepiloga le modifiche normative che sono intervenute dal 2012 al 2021 sull’aggio e sugli oneri di riscossione:
Aggio e oneri di riscossione
Pagamento della cartella
Oneri di riscossione
per i carichi affidati dal 1/01/2016 al 31/12/2021
Aggio
per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015
Aggio
dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012
Entro 60 giorni dalla notifica
3% a carico del debitore e il restante 3% a carico dell’ente creditore
4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell’ente creditore
4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell’ente creditore
Dopo 60 giorni dalla notifica
6% a carico del debitore
8% a carico del debitore
9% a carico del debitore
COME DIFENDERSI DALLE CARTELLE ESATTORIALI
1) SULLA PRESCRIZIONE DEI DEBITI
Art. 2934. Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
Le somme di cui alle cartelle suindicate riguardano debiti prescritti in quanto è decorso il termine prescrizionale in assenza di atti interruttivi; Infatti l’inattività da parte del titolare del diritto di credito per un periodo determinato dalla legge è causa di estinzione di tale diritto.
A tal fine va evidenziato che il mancato esercizio del diritto stesso per un lungo periodo di tempo puo’ determinare nella generalità delle persone la convinzione che lo stesso non esista o che sia stato abbandonato. Per l’appunto essendo inesistenti, nulle, annullabili, non valide le notifiche delle cartelle impugnate, di conseguenza il termine di prescrizione non è mai stato sospeso e/o interrotto.
Prescritte sono altresì tutte le altre pretese in quanto decorso comunque il termine della pretesa creditoria.
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2) DECADENZA
Le cartelle esattoriali risultano iscritte a ruolo oltre il termine di due anni dalla pretesa creditoria, da ciò la decadenza per il creditore di agire con titolo esecutivo; Le cartelle e gli avvisi, pertanto, vanno annullati poichè la pretesa è illegittima.
3) INESISTENZA E ILLEGITTIMITA’ PER VIZI DELLE NOTIFICHE
La notifica della cartella esattoriale impugnati e’ stata effettuata senza ufficiale giudiziario e senza relata ed e’ dunque nulla e/o inesistente.
Si disconosce a tutti gli effetti di Legge le presunte notifiche anche ex art. 214 c.p.c. e 2719 c.c. il ricevimento di dette notifiche. E’ evidente dunque che il legislatore abbia inteso indicare ed individuare espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli “…ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario”. Da ciò consegue che l’addetto dell’Agenzia della riscossione sia stata esclusa -per espressa volontà dal Legislatore- dall’elenco dei soggetti giuridici abilitati ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata postale e senza l’intervento di un soggetto qualificato ed a ciò preposto dall’Ordinamento.
In tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino, le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale. E poiché la notificazione a mezzo posta è, dal legislatore, riservata esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione che sono invece preposti alla fase di riscossione, la notificazione in questione deve considerarsi inesistente (C.T.R Bari – sez. distaccata di Lecce – n. 212 del 18 settembre 2013). Si sottolinea quindi che le notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito effettuate da soggetto non munito del relativo potere comporta la giuridica inesistenza dell’atto di notificazione.
Da ciò ne discende la possibilità di impugnare le Cartelle (non) notificate senza alcuna preclusione di decadenza temporale; ciò in quanto l’inesistenza di un valido atto di notifica comporta che lo stesso non possa produrre alcun effetto processuale, con la conseguenza che non può ritenersi legittimamente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica di ogni singola Cartella per la proposizione dell’impugnazione.