Risarcimento danni per vacanze rovinate

Disservizi e imprevisti sono all’ordine del giorno ma, quando capitano in occasione della tanto desiderata vacanza, comportano non pochi disagi per il viaggiatore. In questi casi è possibile richiedere il risarcimento per il c.d. danno da vacanza rovinata.

Pensiamo al caso in cui avessimo prenotato un hotel fidandoci delle foto ufficiali, ma al nostro arrivo si riveli ben al di sotto di quanto mostratoci, oppure a causa del ritardo del treno, il turista perda la coincidenza necessaria alla sua partenza e si veda costretto a prenotare un trasporto alternativo e una notte in una struttura.

Il danno da vacanza rovinata, ai sensi dell’art. 47 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (cd. Codice del Turismo), riconosce al turista il diritto ad ottenere il risarcimento del danno che ha patito per aver aver trascorso inutilmente il tempo della propria vacanza.

Per poter richiedere il risarcimento devono sussistere due condizioni:

  •  la grave lesione subita, ovvero che vada oltre la soglia della normale tollerabilità;
  • la rilevanza costituzionale del diritto violato, per esempio il diritto alla salute ex art. 32 Cost.

Non si potrà richiedere il risarcimento per il semplice disagio o fastidio che possano essere superati o a cui si possa rimediare facilmente.

Il danno da vacanza rovinata è un danno non patrimoniale, che va distinto dal danno patrimoniale vero e proprio che rappresenta una perdita economica per il viaggiatore.

Il danno non patrimoniale è il classico danno morale che va risarcito al turista in virtù del turbamento psicofisico che ha sofferto per le avverse condizioni, capaci di arrecargli un grave disagio tale da non consentirgli di godere della vacanza – ovvero, un’occasione di piacere e riposo – e che rappresenta l’irripetibilità dell’occasione perduta.

Chi risponde del danno da vacanza rovinata?

Del danno da vacanza rovinata ne rispondono l’agenzia di viaggi e/o il tour operator ma con alcune precisazioni.

Prenotare il soggiorno affidandosi all’agenzia di viaggio, spesso fa’ sì che quest’ultima faccia da intermediario e che si rivolga a un tour operator che ne organizzi il cd. pacchetto turistico.

In sostanza, mentre il tour operator organizza la vacanza (ad esempio, prevedendo il trasporto; l’alloggio o l’escursione), l’agenzia si occupa di vendere al vacanziere il pacchetto turistico del tour operator.

A chi rivolgersi precisamente tra i due per ottenere il risarcimento?

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, con ordinanza 2 febbraio 2020, n. 3150 stabilendo che “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”.

Ovvero, mentre l’agenzia di viaggi è una sorta di venditore-intermediario che risponde del fatto di essersi affidata al tour operator (cioè l’organizzatore), questi invece è responsabile della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli offerti.

Tuttavia, se il viaggiatore o il turista dimostrasse che l’agenzia di viaggi conoscesse a monte, o avrebbe dovuto conoscere ex art. 1176 c.c. la non affidabilità dell’organizzatore prescelto, risarcirebbe il danno insieme al tour operator.

Ulteriormente, ai sensi dell’articolo 43 del Codice del Turismo, in virtù del disagio subito dal viaggiatore, questi ha diritto a ricevere o una riduzione del prezzo pagato per il periodo durante il quale era in vacanza, oppure ottenere il risarcimento per qualunque disservizio sofferto.

A ben vedere però, se l’organizzatore dimostrasse che il difetto è imputabile al viaggiatore, o al fornitore del servizio pattuito e incluso nel pacchetto turistico per motivi imprevedibili, inevitabili e straordinari, il turista non avrebbe diritto al risarcimento.

Il turista, prima di agire in Tribunale, può scegliere di risolvere la controversia in maniera alternativa, avvalendosi della mediazione e ottenere la risoluzione stragiudiziale della lite.

Nel caso in cui la mediazione non andasse a buon fine, oppure il responsabile del danno non rispondesse al reclamo, il viaggiatore potrà rivolgersi al Giudice di Pace territorialmente competente. Tuttavia, se la quantificazione del danno superasse i 5.000 €, occorrerà rivolgersi al Tribunale.

CASI PARTICOLARI

  • perdita del bagaglio (Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza 6 luglio 2018, n. 17724);
  • rapina e aggressione subita nella struttura (Corte di Cassazione Civile, sezione VI, ordinanza 16 marzo 2017, n. 683);
  • foto ingannevoli e non corrispondenti alla realtà del depliant della struttura (Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza 4 marzo 2010, n. 5189);
  • offerta di prestazioni nel pacchetto di viaggio che nella realtà invece sono vietate (Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza 20 marzo 2012, n. 4372);
  • servizi promessi non corrispondenti a quelli offerti (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24044/2009).