BANCAROTTA FRAUDOLENTA E IMPROPRIA

Con la sentenza n. 533/2017 la Corte di Cassazione ribadisce i contorni dell’elemento soggettivo del concorso nei reati di bancarotta fraudolenta e impropria. Rifuggendo deresponsabilizzazioni invocanti la condizione di “testa di legno”, la Corte regolatrice sottolinea che anche l’amministratore non operativo è gravato degli obblighi personali di vigilanza sulla condotta degli altri gestori e della corretta tenuta dell’impianto contabile, senza che possa in ogni caso prescindersi dalla prova della consapevolezza, pur generica, della condotta illecita altrui e della situazione antigiuridica. Per converso, in caso di condanna di appello che riformi sentenza di primo grado, la prova dell’elemento soggettivo della bancarotta impropria per effetto di operazione dolose impone un serrato confronto dialettico sia rispetto all’originaria struttura argomentativa assolutoria sia con le opposte deduzioni difensive. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 5 gennaio 2017, n. 533)

 

(Avv. Thomas Coppola)

 

 

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