Trust – Fondi Patrimoniali

Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi, entrambi o un terzo vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia.

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IL FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi, entrambi o un terzo (ad es.: un genitore) vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. La proprietà dei beni che costituiscono il fondo, infatti, salvo diversa disposizione nell’atto che costituisce il fondo, spetta ad entrambi i coniugi. Tale strumento è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha sostituito il precedente strumento del patrimonio familiare con il quale la titolarità dei beni e, quindi, l’amministrazione, restava in capo al coniuge costituente.

Il fondo patrimoniale è un vincolo posto nell’interesse della famiglia su un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) e costituisce un patrimonio separato la cui funzione è quella di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione esistenti nell’ambito della famiglia.

Natura giuridica e costituzione del fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale rappresenta una parte separata del patrimonio dei coniugi, vincolata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Esso gode di una particolare disciplina essendo un atto di liberalità vale a dire un atto a titolo gratuito. Infatti, i coniugi non possono disporre dei beni che formano il fondo per scopi estranei agli interessi della famiglia né i creditori particolari dei coniugi (per obblighi sorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia) possono soddisfare i loro diritti sui beni oggetto del fondo patrimoniale stesso.

Il fondo patrimoniale può essere costituito da:

un solo coniuge; entrambi i coniugi; un terzo: sia con atto pubblico (è necessaria l’accettazione di entrambi i coniugi per la costituzione del fondo) sia con testamento. Per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati. Il fondo può essere costituito in vista di un futuro matrimonio, ma in tal caso l’atto costitutivo sarà condizionato alla celebrazione del matrimonio stesso e occorre distinguere:

costituzione effettuata da un terzo a favore dei due fidanzati: l’atto è valido con l’indicazione delle generalità degli sposi, si perfeziona con la loro accettazione ed è efficace con la celebrazione del matrimonio; costituzione realizzata direttamente da uno dei fidanzati: è necessario che anche l’altro futuro sposo partecipi alla stipulazione dell’atto e la sua efficacia sarà subordinata alla celebrazione del matrimonio. La costituzione del fondo con atto tra vivi effettuata da un terzo si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta anche con atto pubblico posteriore.

Oggetto del fondo

Possono formare oggetto del fondo patrimoniale beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati rendendoli nominativi mediante annotazione del vincolo o comunque tutti i beni che permettono la pubblicità (ossia lo strumento predisposto – cd. annotazione – per rendere facilmente conoscibili determinati fatti, dando agli interessati la possibilità di venirne a conoscenza) del vincolo cui sono sottoposti. Si deve precisare che oggetto del vincolo non è il bene ma un diritto sul bene che può essere un diritto diverso della proprietà come l’usufrutto, la superficie, l’enfiteusi, la nuda proprietà. I beni conferiti ad un fondo patrimoniale non possono formare oggetto di più fondi destinati alla soddisfazione di più famiglie: il vincolo di destinazione, infatti, può riguardare i bisogni di una sola famiglia. Anche i frutti prodotti dai beni destinati al fondo patrimoniale entrano a far parte dello stesso. Per quanto riguarda i beni che appartengono ai coniugi in regime di comunione legale, essi possono essere conferiti nel fondo patrimoniale ad eccezione di quelli che la legge esclude che possano ricadere nella comunione.

Amministrazione del fondo patrimoniale

L’amministrazione del fondo patrimoniale è regolata dalle stesse norme che disciplinano l’amministrazione della comunione legale.

Occorre distinguere:

ordinaria amministrazione: l’amministrazione dei coniugi è disgiunta: straordinaria amministrazione: spetta ad entrambi i coniugi congiuntamente. Per il compimento di determinati atti di disposizione dei beni del fondo, è necessario il consenso di entrambi i coniugi e se vi sono figli minori è necessario chiedere l’autorizzazione del giudice. In caso di rifiuto di uno dei coniugi a prestare il proprio consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione, l’altro coniuge può ricorrere al giudice per ottenere l’autorizzazione se il compimento dell’atto è nell’interesse della famiglia. Nella stessa misura, se un coniuge è lontano o impedito, l’altro può chiedere l’autorizzazione al giudice per amministrare il fondo. Se uno dei coniugi non può amministrare o ha male amministrato, l’altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall’amministrazione. Se entrambi i coniugi hanno male amministrato i beni del fondo o non possono amministrarli perché, ad esempio, sono incapaci, si ritiene che chiunque abbia interesse possa ricorrere all’autorità giudiziaria e ottenere l’esclusione di entrambi. È importante evidenziare che i beni del fondo e i relativi frutti non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata (cioè non possono essere liquidati per soddisfare un creditore) per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La pubblicità del fondo patrimoniale

La costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche devono essere annotati a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. In particolare devono essere indicati la data del contratto, il notaio rogante e la generalità dei contraenti. All’annotazione deve procedere il notaio nel più breve tempo possibile: se non lo fa è tenuto a risarcire i danni patiti dalle parti. Tale forma di pubblicità ha natura dichiarativa e rende, cioè, l’atto costitutivo di fondo patrimoniale opponibile ai terzi che vogliano acquistare diritti sullo stesso. È necessario poi trascrivere il vincolo di destinazione imposto ai beni immobili e mobili rispettivamente nei registri immobiliari e mobiliari. Per i titoli di credito bisogna effettuare l’annotazione del vincolo sul documento.

Le modificazioni del fondo patrimoniale e cessazione del fondo

Una volta costituito il fondo può essere modificato sia relativamente alla disciplina sia per quanto riguarda la composizione. Le modificazioni alla disciplina richiedono il consenso di tutte le persone, o dei loro eredi, che sono state parti nell’atto costitutivo. Le variazioni circa la composizione possono essere accrescimenti o diminuzioni e sono soggette alla disciplina relativa all’amministrazione del fondo. L’incremento del fondo non richiede necessariamente la costituzione di un solo fondo: nulla vieta di costituirne più di uno, anche con discipline diverse, per soddisfare le esigenze della famiglie. Il fondo patrimoniale, invece, si estingue per:

annullamento; scioglimento; cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il fondo, tuttavia, se si è in presenza di figli minori, dura fino al raggiungimento da parte loro della maggiore età.

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