Studio Legale Coppola - Sede di Rimini

Gratuito Patrocinio



CHE COSA E’ IL GRATUITO PATROCINIO

Garantisce il diritto di difesa e quindi il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato.

Può essere applicato in capo a persone che:

  1. non abbiano mezzi adeguati;
  2. si trovano in condizioni economiche precarie;
  3. non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.

E’ previsto per:

  • i processi civili
  • i processi penali
  • i processi tributari
  • processi amministrativi.

CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO

Hanno diritto al gratuito patrocinio:

  1. tutti I cittadini italiani;
  2. gli apolidi (cioè coloro che sono privi di cittadinanza);
  3. gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
  4. gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
  5. chi possiede un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.

Nel caso in cui vi siano conviventi, l’ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.

CHI NON HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO

E’ escluso dal gratuito patrocinio:

nei giudizi penali:

  • chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale:
  • chi è difeso da più di un avvocato;

negli altri giudizi:

  • chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
  • chi intenti una causa per cession di crediti.

Il giudice può revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso è stato ammesso.

COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE CIVILE

  • Presentare personalmente una domanda (il modulo si trova presso le segreterie dei Consigli dell’Ordine)
    • in triplice copia
    • in carta semplice
    • oppure tramite racc. A/R.
    • sottoscritta  dall’interessato a pena di inammissibilità
    • autenticata dal difensore
    • da presentare/inviare alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE PENALE

  • Presentare personalmente una domanda (v. modello)
    • sottoscritta  dall’interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore
    • o dal difensore (anche in udienza)
    • oppure tramite racc. A/R.
    • da presentare/inviare all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

– La domanda viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può:

  • dichiararla inammissibile
  • ammetterla
  • rigettarla.

Contro il rigetto, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

Per una completa informazione e per fare seguito alla richiesta si prega di scaricare i seguenti documenti in formato PDF e WORD:


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