CHE COSA E’ IL GRATUITO PATROCINIO
Garantisce il diritto di difesa e quindi il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato.
Può essere applicato in capo a persone che:
- non abbiano mezzi adeguati;
- si trovano in condizioni economiche precarie;
- non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.
E’ previsto per:
- i processi civili
- i processi penali
- i processi tributari
- processi amministrativi.
CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO
Hanno diritto al gratuito patrocinio:
- tutti I cittadini italiani;
- gli apolidi (cioè coloro che sono privi di cittadinanza);
- gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
- gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
- chi possiede un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Nel caso in cui vi siano conviventi, l’ammontare del reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare.
CHI NON HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO
E’ escluso dal gratuito patrocinio:
nei giudizi penali:
- chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale:
- chi è difeso da più di un avvocato;
negli altri giudizi:
- chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
- chi intenti una causa per cession di crediti.
Il giudice può revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso è stato ammesso.
COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE CIVILE
- Presentare personalmente una domanda (il modulo si trova presso le segreterie dei Consigli dell’Ordine)
- in triplice copia
- in carta semplice
- oppure tramite racc. A/R.
- sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità
- autenticata dal difensore
- da presentare/inviare alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE PENALE
- Presentare personalmente una domanda (v. modello)
- sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore
- o dal difensore (anche in udienza)
- oppure tramite racc. A/R.
- da presentare/inviare all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
– La domanda viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può:
- dichiararla inammissibile
- ammetterla
- rigettarla.
Contro il rigetto, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
Per una completa informazione e per fare seguito alla richiesta si prega di scaricare i seguenti documenti in formato PDF e WORD: