Diritto Tributario

Diritto Tributario - Coppola&Partners

Il ramo specialistico del diritto tributario parte di quegli ambiti interdisciplinari che acquistano sempre più importanza. Per soddisfare la crescente richiesta di assistenza legale nel settore dei contenziosi con Agenzia delle Entrate – Avvisi di Accertamento ecc., lo Studio legale LEGALE COPPOLA & PARTNERS ha accolto questo settore giuridico nella gamma delle prestazioni offerte.

Il ramo specialistico del diritto tributario parte di quegli ambiti interdisciplinari che acquistano sempre più importanza. Per soddisfare la crescente richiesta di assistenza legale nel settore dei contenziosi con Agenzia delle Entrate – Avvisi di Accertamento ecc., lo Studio legale LEGALE COPPOLA & PARTNERS ha accolto questo settore giuridico nella gamma delle prestazioni offerte.

Si rammenta che in caso di società di persone si applica la tassazione per trasparenza (anche nel caso di srl laddove i soci ne facciano esplicita richiesta), ovverosia viene tassato il reddito dei soci in proporzione all’utile ripartito e secondo lo scaglione IRPEF di appartenenza; oltre al pagamento delle imposte IRPEF, la società sarà tenuta al pagamento delle imposte IRAP, nonchè IVS – relativamente all’iscrizione all’INPS del socio accomandatario, con considerazione di un importo minimo fino alla soglia di circa euro 14.000,00 (oltre tale soglia si applica circa il 20% sulla differenza).  (Gli importi e le percentuali sono soltanto indicative e orientative).

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA:

La Cassazione afferma l’emendabilità delle dichiarazioni fiscali anche in sede di contenzioso

14/03/2011
Con la pronuncia n.2226 del 03/11/2010 la Suprema Corte di Cassazione, sezione civile, ha riconosciuto la possibilità , ai contribuenti, di emendare le dichiarazioni fiscali anche in corso di contenzioso, al fine di contrastare la maggiore pretesa tributaria richiesta dal Fisco.

Bisogna tuttavia partire dalla premessa che l’eventuale “integrazione” della dichiarazione è sancita dai seguenti articoli:
• art. 13 D.lgs, n.472/1997, che concede la possibilità, in caso di ravvedimento, di integrare la dichiarazione originariamente presentata entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, fermo restando che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
• dall’art. 2 comma 8, D.P.R. n.322/1998, che concede la possibilità di integrare la dichiarazione originariamente presentata entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento, ossia entro e non oltre il 31 Dicembre riferito al quarto anno successivo al periodo di presentazione della stessa, salva applicazione delle relative sanzioni ( c.d. dichiarazione integrativa a favore del fisco);
• Dall’art. 2 comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, che concede la possibilità, ai contribuenti, di integrare la dichiarazione per correggere errori o omissioni che abbiano determinato un maggior debito d’imposta o un minor credito, con dichiarazione da presentarsi entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo ( c.d. dichiarazione integrativa a favore del contribuente).

Tuttavia seguendo gli orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria contenuti nelle circolari n. 6/E del 2002 e n. 24/E del 2007, quest’ultima ha stabilito che “la dichiarazione che presenti esiti favorevoli per il contribuente,.., non possa essere presentata decorso il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo” ed ha aggiunto che una volta decorso tale termine (ex art. 2 comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998) “non è più possibile presentare dichiarazioni integrative con esito favorevole per il contribuente”.
Appare subito ovvio, come un tale orientamento, preveda solo ed esclusivamente un favor nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e penalizzi i soggetti passivi d’imposta, i quali pur essendosi resi conto di aver commesso, nelle precedenti dichiarazioni decorso il termine ex lege per poterle integrare, degli errori o delle omissioni che comportino un minore pretesa tributaria nei confronti del Fisco, questi non possono più integrare l’originaria dichiarazione ma ottenere quanto spettante solo ed esclusivamente attraverso un’azione di rimborso, ex. art. 38 D.P.R. n.602/1973, nella quale l’istante dimostri la restituzione delle maggiori imposte erroneamente calcolate o versate.

Particolarmente innovativa, in tal senso, è stata la sentenza della Corte di Cassazione n. 2226 del 31 gennaio del 2011 , con la quale i Giudici hanno stabilito che non avendo la dichiarazione dei redditi, affetta da errori siano essi di fatto o di diritto, “natura di atto negoziale e dispositivo” ma recando “una mera esternazione di scienza e di giudizio” , ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, è – in linea di principio – “emendabile e ritrattabile” in sede di contenzioso, “quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che , sulla base della legge, devono restare a suo carico”.

Premesso che gli “avvisi bonari” di pagamento emessi dall’Amministrazione Finanziaria non possano essere impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie, ed atteso che questi ultimi possono essere elisi solo attraverso un’istanza di sgravio presentata nei confronti dell’Ufficio emittente, a parere dello scrivente, sarebbe possibile applicare il principio di portata generale sancito dalla Cassazione anche a suddetti avvisi. Cioè potrebbe essere rettificata la dichiarazione del contribuente anche successivamente all’emissione dell’avviso bonario. Si pensi ad esempio ad un contribuente che nell’anno d’imposta 2008 vantava un credito IRPEF pari ad € 6.000,00 e che nel successivo anno d’imposta (2009), per un mero errore materiale non veniva riportato correttamente il credito derivante dalla precedente dichiarazione (inserendo ad es. € 7.000,00 anziché € 6.000,00), determinando uno scorretto saldo d’imposta. Successivamente l’Agenzia delle Entrate, in base a controlli automatizzati, notificava al contribuente un avviso bonario in cui intimava lo stesso al pagamento di una somma pari ad € 1.000,00, più sanzioni ed interessi, relativo al minor credito d’imposta effettivamente spettante. Tuttavia in tal caso, a parere dello scrivente, potrebbe essere integrata la dichiarazione (premesso che non siano decorsi i quattro anni dalla presentazione dell’originaria dichiarazione) originariamente presentata per l’anno d’imposta 2009,ed evitare quindi di incorrere nella maggiore pretesa tributaria richiesta dal Fisco.

Integrativa anni precedenti:

  • Posizione Agenzia. Nel caso la dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2011 non fosse presentata entro il termine del 30 settembre 2013 si dovrà procedere mediante istanza di rimborso, in carta libera, e restare in attesa che la stessa Agenzia provveda. Decorsi inutilmente i 90 giorni, formandosi il silenzio-rifiuto, per il contribuente non resta che la via del reclamo/mediazione anticamera delcontenzioso. Pertanto, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, che si attiene a quanto dettato dall’art. l’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, non sarà possibile presentare la dichiarazione integrativa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si è verificata (nell’esempio in esame 30 settembre 2013).
  • La posizione della Giurisprudenza. Di tutt’altro tenore la posizione della Giurisprudenza, che in diverse occasioni ha legittimato la presentazione della dichiarazione integrativa a favore anche oltre la scadenza della presentazione della dichiarazioni dei redditi per l’anno successivo con utilizzo del credito da utilizzarsi esclusivamente a rimborso o in compensazione. Secondo la Cassazione “la dichiarazione dei redditi del contribuente affetta da errore, sia di fatto che di diritto, è in linea di principio emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.” (cfr. Cass. 2226/2011, Cass. N. 5399/2012, CTP di Milano, n. 21/2011, CTR Puglia n. 116/9/10)

Dunque, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il contribuente potrebbe integrare a proprio favore entro il 30 settembre 2013 anche una dichiarazione presentata per l’anno 2009.

LA CEDOLARE SECCA:

Scheda informativa:

La cedolare secca sugli affitti è un’imposta che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè:

  • l’Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti
  • l’imposta di registro e il l’imposta di bollo alla registrazione

E ancora:

  • l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione
  • l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto

Contribuenti interessati:

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate.

L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.

Contitolarità:

In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.

L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.

Requisiti degli immobili per esercitare l’opzione:

L’opzione può essere esercitata in relazione alle unità immobiliare a uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.

Sono interessate, quindi, soltanto:

  • le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati)
  • le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).

La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.

Contratti misti:

Se il contratto di locazione è relativo a unità immobiliari abitative per le quali viene esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca e altri immobili per i quali non è esercitata l’opzione, l’imposta di registro è calcolata:

  • sui soli canoni riferiti agli immobili per i quali non è stata esercitata l’opzione

sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita, se il canone è stato pattuito unitariamente.

Comunicazione al conduttore (affittuario):

Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario).

La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Attenzione: la comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima di esercitare l’opzione. Il mancato invio rende inefficace l’opzione stessa (articolo 3, comma 11 del dlgs 23/2011).Tuttavia, la comunicazione non è necessaria per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone.

Come si calcola la cedolare secca:

L’importo della nuova imposta (“cedolare secca”) si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

E’ stata introdotta, inoltre, un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia
  • nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe)

Dal 2013 l’aliquota ridotta è pari al 15% (Dl 102/2013).

Come si versa:

L’imposta sostitutiva segue le regole dell’Irpef: acconto e saldo. A cambiare è la misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

Acconto

Il pagamento dell’acconto va effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 novembre (2 dicembre per il 2013), se l’importo è inferiore a 257,52 euro
  • in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:
    • la prima, del 40%, entro il 16 giugno (nel 2013, 17 giugno; oppure 8 luglio per le persone fisiche che fruiscono della proroga concessa ai soggetti interessati dagli studi di settore)
    • la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre (2 dicembre per il 2013).

In generale, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente. In tale periodo d’imposta il reddito derivante dall’immobile è stato infatti assoggettato a Irpef. Inoltre, l’acconto non è dovuto quando l’anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell’immobile.

Saldo

Il versamento del saldo va effettuato entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% (nel 2013, 17 giugno oppure 8 luglio per le persone fisiche che fruiscono della proroga concessa ai soggetti interessati dagli studi di settore, senza maggiorazione; 20 agosto con la maggiorazione).

Versamento

Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati questi codici:

  • 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
  • 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo

La cedolare secca è “compensabile” con le regole ordinarie.

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