Diritto Internazionale Privato

Diritto Internazionale Privato

Le Aziende che operano in ambito Internazionale hanno la necessità di essere assistite soprattutto nella fase pre-contrattuale da Professionisti che hanno le dovute conoscenze dell’operatività del Diritto Internazionale Privato.

Le Aziende che operano in ambito Internazionale hanno la necessità di essere assistite soprattutto nella fase pre-contrattuale da Professionisti che hanno le dovute conoscenze dell’operatività del Diritto Internazionale Privato.

Inserire in ambito contrattuale clausole di salvaguardia e necessarie per far valere i propri diritti seppure in contesti complessi e articolati come quelli del commercio Internazionale.

Il diritto internazionale privato è una branca autonoma dell’ordinamento giuridico statale. Esso concerne, nella sua accezione più ristretta, l’insieme di regole atte a individuare il diritto sostanziale applicabile alle fattispecie che presentino significative connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali ed a stabilire le regole per l’eventuale totale o parziale riconoscimento in Italia di sentenze di Autorità Giudiziarie straniere.

Tale è la funzione svolta in quest’ambito delle cosiddette “norme di conflitto”, disposizioni strumentali in quanto non finalizzate alla disciplina materiale del rapporto giuridico: in altri termini, le norme di diritto internazionale privato individuano la lex causae in base alla quale regolare rapporti che presentino elementi di estraneità rispetto all’ordinamento statale nel quale è sorta la questione (per esempio: un contratto di affitto di un immobile situato in Italia di proprietà di un cittadino francese, concluso con un cittadino tedesco, rispetto al quale sorge una questione relativa alla manutenzione straordinaria dello stesso).

L’espressione “diritto internazionale privato” venne coniata, per la prima volta, dal giurista statunitense Joseph Story nell’opera “Commentaries on the conflict of laws”, edita nel 1834. Ciononostante già precedentemente era sorta l’esigenza di predisporre una disciplina giuridica speciale per i rapporti economico-sociali che coinvolgevano beni o soggetti collocati nell’ambito di più comunità politiche. Fu col contributo di Story, del Savigny e di Pasquale Stanislao Mancini che nel XX secolo, anche grazie all’effetto delle varie codificazioni giuridiche, si formò l’effettiva disciplina del diritto internazionale privato.

La posizione di Story, più pragmatica, si rifaceva essenzialmente al rispetto reciproco da parte degli Stati in considerazione dei vantaggi che ottenevano dall’applicazione di una norma piuttosto che da quella straniera. Savigny invece tentò di trovare un nucleo di regole universalmente valide per le varie comunità grazie al quale risolvere ogni problema di coordinamento: tale approccio è estremamente più complesso e dogmatico e basato sullo stabilire un criterio col quale ricondurre i rapporti ad un ordinamento specifico. Anche Mancini seguì sostanzialmente questa scia individuando alcuni criteri, come nazionalità, libertà e sovranità.

Caratteristiche[modifica | modifica sorgente] In un’accezione più estesa, il diritto internazionale privato disciplina anche questioni di “diritto processuale civile internazionale”, quali la delimitazione della giurisdizione del giudice statale, ed i presupposti dell’efficacia e dell’esecuzione forzata delle sentenze straniere e degli atti pubblici resi all’estero da autorità straniere.

A differenza del diritto internazionale pubblico, le norme di diritto internazionale privato, nella loro accezione ristretta o estesa, fanno generalmente parte dell’ordinamento giuridico interno dei singoli stati nazionali, in quanto sono emanate dai rispettivi organi legislativi e destinate ad essere vincolanti esclusivamente in essi.

Vanno naturalmente fatti salvi i casi in cui le norme di diritto internazionale privato sono contenute in trattati internazionali cui l’ordinamento interno si adegua tramite il procedimento di adesione e di esecuzione, oppure i casi di disposizioni normative coniate da organismi sovranazionali cui un determinato ordinamento statale appartiene (come ad esempio gli organismi comunitari europei).

In entrambe queste ipotesi, la disciplina di conflitto sarà uniforme tra tutti gli Stati aderenti ad una determinata convenzione di diritto internazionale privato o comunque tenuti all’applicazione di una fonte normativa di origine sovranazionale.

Torna alla Home