Leasing – Operazioni Finanziarie

Il leasing immobiliare è divenuto uno dei principali strumenti di finanziamento per investimenti in immobili ad uso aziendale. CONFIDI, Ministero dello Sviluppo Economico, Finanziamenti Europei ed altri canali consentono al cliente di abbattere il rischio dell’operazione finanziaria.

Il leasing immobiliare è divenuto uno dei principali strumenti di finanziamento per investimenti in immobili ad uso aziendale.

CONFIDI, Ministero dello Sviluppo Economico, Finanziamenti Europei ed altri canali consentono al cliente di abbattere il rischio dell’operazione finanziaria.

È un contratto appartenente alla categoria dei “nuovi contratti” (questi ultimi da tenere distinti dai contratti atipici). Esso infatti risulta dalla combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio (art. 1523) e del contratto di locazione di cui all’art. 1571 del Codice Civile

La locazione finanziaria, secondo la definizione unanimemente condivisa in Italia, è un contratto di finanziamento che consente, in cambio del pagamento di un canone periodico:

di avere la disponibilità di un bene strumentale all’esercizio della propria professione o attività imprenditoriale ovvero di un bene di consumo; di esercitare, al termine del contratto, un’opzione di acquisto (di riscatto) del bene stesso per una cifra pattuita, di norma inferiore al valore di mercato del bene. Il primo canone corrisposto dall’utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del concedente in caso di insolvenza dell’utilizzatore.

Per il locatore è della massima importanza valutare il rischio bene dell’operazione, considerando la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell’utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche.

La valutazione del rischio bene è un’operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulla base di moltissimi parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell’operazione, anche a tutela dello stesso utilizzatore.

La valutazione di un’azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di due ulteriori aspetti:

il costo del bene è soggetto ad Iva (anche nel caso di immobili) il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto quindi non compare in bilancio tra le immobilizzazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS secondo i cui criteri il bene va inserito fra le immobilizzazioni e il debito residuo nel passivo.

Il leasing finanziario, più frequente, è contraddistinto dall’esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono tre soggetti:

il locatore, che svolge l’attività di intermediario finanziario ossia è colui che acquista il bene dal fornitore e lo dà in leasing all’utilizzatore; l’utilizzatore o locatario (volgarmente definito conduttore: termine proprio di altra forma contrattuale tipica), che utilizza il bene; il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l’immobile) che sarà utilizzato dall’utilizzatore. Il bene è scelto direttamente dall’utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore; al termine del contratto, l’utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l’opzione d’acquisto.

L’utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del bene (ma ci sono delle limitazioni, specie in campo antinfortunistico in applicazione degli articoli 23 e 72 del D.Lgs. 81/2008).

La Rata (R) di un contratto di leasing finanziario dipende dal Capitale (C) da finanziare, cioè il costo di acquisto al netto della maxirata iniziale, dal riscatto (r), dal tasso del periodo (i), ad esempio tasso annuo diviso 12 per canoni mensili e dal numero di canoni (N).

Trattamento fiscale del leasing finanziario[modifica | modifica sorgente] La deducibilità fiscale dei canoni di leasing finanziario è disciplinata dall’art.54 co.2 per i lavoratori autonomi/professionisti e dall’art. 102 co. 7 DPR 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi) per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali (cd. No ias adopter). Fino al 31.12.2013 per il leasing finanziario avente ad oggetto beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature, etc), la deducibilità dei canoni era consentita in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo d’ammortamento ordinario, a prescindere dalla durata contrattuale, mentre i canoni relativi a contratti di leasing immobiliare erano deducibili in un periodo ricompreso tra gli 11 ed i 18 anni, in relazione all’attività esercitata dall’impresa utilizzatrice. Gli autoveicoli – diversi da quelli utilizzati come strumentali all’attività propria dell’impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti – erano invece deducibili con le stesse tempistiche del processo di ammortamento. Per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014 da lavoratori autonomi/ professionisti e da imprese (no IAS adopter) la deducibilità dei canoni è consentita in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili (attrezzature, impianti etc) e non inferiore a 12 anni per gli immobili. Per questi ultimi, pertanto, la tempistica nella deducibilità dei canoni prescinde dal settore di attività in cui opera il locatario. Gli autoveicoli – diversi da quelli utilizzati come strumentali all’attività propria dell’impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti – sono invece deducibili con le stesse tempistiche del processo di ammortamento. La deduzione dei canoni di leasing è indipendente dalla durata del contratto. Pertanto, in caso di contratto con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte al termine del contratto. Ai fini IRAP il canone di leasing finanziario è deducibile lungo la durata contrattuale. Le imprese locatarie che adottano gli IAS deducono gli ammortamenti relativi ai beni acquisiti in leasing e gli interessi passivi leasing senza seguire le regole sulla durata fiscale.

Leasing operativo[modifica | modifica sorgente] Il leasing operativo non prevede un’opzione di riscatto e può essere posto in atto, alternativamente:

• da un intermediario finanziario: in questo caso si tratta, come per la locazione finanziaria, di un’operazione trilaterale con causa di finanziamento in cui i rischi sul bene e l’esecuzione degli eventuali servizi sono trasferiti dalla società di leasing ad un soggetto terzo (di norma il fornitore);

• da un intermediario non finanziario, che può trattenere in tutto o in parte i rischi sul bene e gestire in proprio o meno i servizi; in questo caso: o l’operazione è trilaterale ed i beni da concedere in locazione generalmente non sono acquistati per massa (rectius a stock) ma ad hoc per il singolo cliente; o il concedente risponde degli eventuali vizi sul bene locato;

• direttamente dal produttore del bene, in questo caso si tratta di un’operazione commerciale a struttura bilaterale nella quale il concedente/produttore risponde in prima persona degli eventuali vizi sul bene locato.

Nella prassi contrattuale italiana (regolato da normativa di tipo “secondario” e non da una legge ad hoc) la presenza o meno della pattuizione di riacquisto rappresenta quindi uno degli elementi essenziali di discrimine per la qualificazione tra finanziaria e “operativa”. L’assenza dell’opzione finale di acquisto (riscatto) rende tale schema contrattuale particolarmente adatto all’utilizzo di beni strumentali per i quali l’interesse all’utilizzo da parte del conduttore coincide con la sola durata contrattuale.

*************************

Il lease-back (anche sale and lease-back) è una particolare forma di finanziamento di un’azienda che consiste in un contratto di vendita di un bene stipulato tra il soggetto che lo possiede e l’istituzione finanziaria che contestualmente lo assegna in locazione finanziaria (o leasing finanziario ) al cedente; il cedente pertanto si trasforma da proprietario del bene ad utilizzatore. Come in tutti i contratti di leasing, anche nel contratto di lease-back l’utilizzatore ha la possibilità di riscattare il bene al termine del contratto di locazione (diritto d’opzione d’acquisto).

Possono essere oggetto di cessione sia beni materiali che immateriali, anche se per questi ultimi esistono vincoli legislativi circa la durata minima del leasing.

Pur essendo una forma contrattuale atipica, la Corte di Cassazione ne ha riconosciuto la validità ed una sua piena autonomia causale rispetto ad altre fattispecie contrattuali con le quali presenta dei punti di contatto.

Il lease-back consente all’alienante di liberare capitali altrimenti immobilizzati in mezzi aziendali ottenendo liquidità pur conservandone l’utilizzo contro la corresponsione all’istituto erogante il leasing dei canoni mensili.

Tipici esempi di contratti di lease-back possono essere:

la cessione di immobili o di impianti produttivi la cessione di un flotta aziendale di automezzi che si intende continuare ad utilizzare tramite un contratto di leasing; la cessione della proprietà di un marchio pur continuando ad averne i diritti di utilizzo; La funzione del contratto è essenzialmente quella di finanziamento e, in correlazione ad essa, per lungo tempo si è dubitato della sua compatibilità con il divieto del patto commissorio.

Esso ha avuto notevole successo nella pratica soprattutto a causa dei notevoli vantaggi tributari che potevano lucrarsi per suo tramite.

Torna alla Home