Infortunistica Stradale

Codice della Strada - Coppola & Partners

In materia di Sinistri Stradali la parte assistita ha la necessità di essere consigliata in ogni singolo passo, al fine di ottenere il miglior risultato di risarcimento e fare in modo che non vi siano conseguenze negative.

In materia di Sinistri Stradali la parte assistita ha la necessità di essere consigliata in ogni singolo passo, al fine di ottenere il miglior risultato di risarcimento e fare in modo che non vi siano conseguenze negative.

L’incidente stradale è definito dalla convenzione di Vienna sul traffico stradale del 1968 come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.

Con riferimento alle conseguenze, gli incidenti stradali si classificano in:

  • mortali;
  • con feriti;
  • con danni al patrimonio.

Con riferimento alla dinamica, gli incidenti stradali si dividono in:

  • tamponamento;
  • urto frontale;
  • urto laterale;
  • urto frontale – laterale;
  • investimento;
  • urto contro ostacolo;
  • fuoriuscita dalla sede stradale.

L’ISTAT tiene conto delle informazioni fornite dall’ACI per quanto concerne il numero dei veicoli circolanti, e dalle Forze di Polizia limitatamente agli incidenti con feriti e agli incidenti mortali, ovvero quando avviene un decesso entro 30 giorni dall’evento. Non vengono considerati gli incidenti con solo danni patrimoniali e quelli in cui non vi è stato intervento dell’autorità.

Dall’introduzione della patente a punti (1º luglio 2003) gli incidenti stradali hanno avuto una lenta ma costante diminuzione[1]. Restano comunque ancora la prima causa di morte sul lavoro, come testimoniato dai dati di INAIL (serie storica 2009-2013)[2].

ANNOINCIDENTIMORTIFERITI
2000256.5467.061360.013
2001263.1007.096373.286
2002265.4026.980378.495
2003252.2716.563356.475
2004243.4906.122343.179
2005240.0115.818334.858
2006238.1245.669332.955
2007230.8715.131325.850
2008218.9634.731310.745
2009215.4054.237307.254
2010212.9974.144304.720
2011215.6383.860292.019
2012186.7263.653264.716

Aspetti legali

Oltre a recepire la citata definizione della Convenzione di Vienna, il codice della strada italiano considera incidenti stradali anche quelli da cui derivino solo danni a cose.

Circa le competenze di intervento di soccorso e quelle giudiziarie ed amministrative connesse, l’articolo 11 del codice della strada elenca le funzioni di polizia stradale, tra le quali viene inclusa anche la rilevazione degli incidenti stradali.

L’articolo 12 prevede che gli organi preposti ad intervenire sugli incidenti stradali siano:

  • in via principale la specialità di Polizia Stradale della Polizia di Stato;
  • i Carabinieri;
  • la Guardia di Finanza;
  • corpi e servizi di Polizia provinciale nell’ambito del territorio di competenza;
  • corpi e servizi di Polizia Municipale nell’ambito del territorio di competenza;
  • funzionari del Ministero dell’Interno addetti al servizio di polizia stradale;
  • corpo di Polizia penitenziaria in relazione ai compiti d’istituto;
  • Corpo Forestale dello Stato in relazione ai compiti d’istituto.

Norme penali

Mancando una previsione specifica, una consolidata giurisprudenza prevede che la morte a seguito di incidente stradale sia punita come omicidio colposo. Questo comporta che, anche qualora sia riconosciuta l’aggravante della colpa cosciente, una condanna arriva a un massimo quattro anni di reclusione. Colpa cosciente significa che manca l’accettazione da parte dell’agente dell’evento possibile, e c’è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla.

Per anni si è dibattuto sul fatto che il reato non sia perseguibile con le norme dell’omicidio volontario perché difettano gli elementi del dolo o della colpa grave, ovvero che le pene dell’omicidio colposo sono troppe esigue se commisurate al valore di una vita umana persa e non in grado di esercitare una funzione deterrente. La prima sentenza di senso opposto arriva dalla Corte di Assise di Milano (Sentenza del 1 febbraio 2012), che ha perseguito un incidente stradale con 14 anni di reclusione per omicidio volontario.

Una legge di iniziativa popolare ha proposto l’istituzione di una specifica fattispecie penale, quella del cosiddetto “omicidio stradale”, una figura dedicata di reato che comminerebbe pene intermedie fra l’omicidio volontario e quello colposo, e prevedrebbe l’arresto in flagranza di reato, l’interdizione a vita dalla guida di veicoli (cosiddetto “ergastolo della patente”). La proposta di legge persegue soltanto la guida sotto effetto di alcool o stupefacenti, non le morti e omissioni di soccorso causate da guidatore che era in grado di intendere e di volere Altri disegni di legge propongono l’introduzione del sequestro patrimoniale per alimentare il fondo di solidarietà delle vittime della strada, che interviene per risarcire i danni da parte di quanti non si sono assicurati.

In caso di incidente stradale, in Italia è obbligatorio fermarsi e prestare soccorso agli eventuali infortunati; tale obbligo, salvo quanto previsto dall’articolo 593 del codice penale, ricade sui soggetti che a qualsiasi titolo abbiano avuto un comportamento ricollegabile all’incidente.

L’obbligo ha la sua origine nella punibilità penale della mancata prestazione di soccorso (poiché, in questo caso, si configura il reato di omissione di soccorso: articolo 189/6°-7° del Codice della Strada).

Un eventuale errore nell’intervento, che causi all’infortunato lesioni maggiori o aggravio di quelle già patite, genera responsabilità civili e penali in capo a chi, sia pure in buona fede, compia azioni erroneamente ritenute opportune. Per questo, nel caso vi siano feriti o contusi, prima di intervenire è opportuno concordare il da farsi con i servizi di assistenza sanitaria telefonica (118) e seguire le loro istruzioni. In ogni caso, anche senza feriti, occorre rimuovere il prima e per quanto possibile qualsiasi potenziale fonte di pericolo per la circolazione degli altri veicoli ed esporre gli appositi segnali (“triangolo”).

In caso di accordo fra i conducenti dei veicoli coinvolti, è ammessa la conciliazione immediata fra le parti attraverso la redazione di un modulo convenzionalmente predisposto dalle compagnie di assicurazione e nel quale le parti concordano su quanto avvenuto e sulle rispettive responsabilità; il cosiddetto “modulo blu”, contenente la “constatazione amichevole” o Convenzione indennizzo diretto (CID), permette di velocizzare le procedure per il risarcimento. Anche se le parti hanno firmato la constatazione amichevole, terzi non coinvolti nell’incidente possono ovviamente chiedere comunque l’intervento delle Forze dell’Ordine. In caso di intervento, è inevitabile la verbalizzazione di eventuali violazioni al Codice della Strada, con relative multe e decurtazione dei punti della patente.

Tenere a mente che, se non si è esperti e sicuri delle tecniche di soccorso che si mettono in atto, è bene non fare nulla, limitandosi ad aspettare i soccorsi.

In caso di incidente stradale:

  • è bene non rimuovere il casco ai motociclisti, a meno che non si sia padroni della tecnica necessaria; infatti, i danni possono essere abbastanza gravi se questo non viene fatto correttamente (ad esempio si rischia di spostare qualche vertebra o di causare tetraplegia).
  • non dare da bere all’infortunato (si rischia il soffocamento in caso di trauma alle vie aeree).
  • Se la vittima ha subito lesioni dovute a perforazioni e l’oggetto è rimasto all’interno della ferita, non va rimosso: l’oggetto stesso potrebbe fare da ostacolo per il flusso sanguigno e toglierlo potrebbe portare alla fuoriuscita di sangue e alla conseguente morte per dissanguamento.[5]
  • Se si è verificato un grave incidente, non bisogna spostare la vittima che ha subito il trauma (e, ovviamente, si deve evitare che la vittima si muova da sola), a meno che questo non sia assolutamente necessario per proteggerla da ulteriori pericoli; infatti, eventuali ossa rotte all’interno (non visibili all’esterno) possono portare alla lacerazione dei tessuti interni. Nel caso si sposti il malcapitato, bisogna comunque mantenere in asse la colonna vertebrale, evitando torsioni o rotazioni che potrebbero danneggiare il midollo spinale; immobilizzare la parte in cui si sospetta ci sia una frattura.

Si può:

  • Tenere cosciente l’infortunato e cercare di tranquillizzarlo
  • Slacciare il cinturino del casco e aprire la visiera[6]
  • Soprattutto contattate il Vostro Avvocato per avere la migliore assistenza e conoscenza dei Vostri diritti.
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