Concordato preventivo semplificato e transazione fiscale

Il mancato espresso richiamo alla disciplina della transazione fiscale preclude la falcidia e/o la dilazione dei debiti fiscali e contributivi? […]

Il mancato espresso richiamo alla disciplina della transazione fiscale preclude la falcidia e/o la dilazione dei debiti fiscali e contributivi?

Con il Codice della Crisi e dell’Insolvenza è stato introdotto un nuovo istituto denominato concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato all’art. 25-sexies e accessibile solo quando l’esperto nominato nella composizione negoziata della crisi dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, cc. 1 e 2, lett. b) non sono praticabili.

L’imprenditore allora ha le seguenti strade:

  • presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione ex art. 17, c. 8, una proposta di concordato per cessione dei beni (che può prevedere la suddivisione dei creditori in classi) unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’art. 39;
  • chiedere l’omologazione del concordato con ricorso presentato al Tribunale competente (il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese; dalla data della pubblicazione si producono gli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96).

Questa tipologia di concordato, semplificato appunto, è caratterizzata da:

  • assenza del giudizio di ammissione;
  • assenza del voto dei creditori (i quali hanno tuttavia diritto di opporsi all’omologazione);
  • assenza delle figure del concordato preventivo classico, quali il commissario giudiziale e l’attestatore, le cui funzioni tuttavia sono parzialmente assolte dall’esperto e da un ausiliario nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c.

Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale dell’esperto e il parere di quest’ultimo con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nominato l’ausiliario, ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale e al parere dell’esperto, venga comunicata ai creditori e fissa l’udienza per l’omologazione, alla quale può essere fatta opposizione nel termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza.

Successivamente il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, omologa il concordato a patto che:

  • il piano di liquidazione risulti fattibile;
  • i pagamenti ai creditori rispettino le cause di prelazione;
  • la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicuri un’utilità a ciascun creditore (senza fissare alcuna soglia minima di soddisfacimento).

Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo ed è comunicato dalla cancelleria alle parti, che potranno proporre reclamo nei 30 giorni successivi.

In ultimo, l’art. 25-sexies, c. 8 statuisce che “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341”, senza richiamare tuttavia la disposizione relativa alla transazione fiscale e contributiva. Come ben noto ai lettori, questo istituto consente il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali nonché i contributi degli enti di previdenza e assistenza; l’unica condizione necessaria per lo stralcio è la previsione nel piano di un soddisfacimento di tali crediti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di alternativa liquidatoria.
A ragione dello scrivente, il mancato richiamo alla transazione fiscale non è una svista del legislatore, né tantomeno una negazione al suo utilizzo nel concordato semplificato, quanto una logica conseguenza della struttura di questa procedura. Non prevedendo il voto dei creditori, è logico che sia stata esclusa la formulazione di una proposta di transazione fiscale, essendo quest’ultima l’espressione di una richiesta di adesione al Fisco e agli enti previdenziali. Questo, tuttavia, non preclude la possibilità di stralciare o dilazionare i debiti fiscali e contributivi: difatti, pur senza ricorrere all’istituto della transazione fiscale, il debitore potrà a ben vedere avanzare una proposta di concordato semplificato contenente lo stralcio anche per i crediti erariali e previdenziali, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.

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