La Cassazione – sentenza, la n. 5324 del 2003, che così recita: “E’ noto che in tema di contratto di mutuo, l’articolo 1 della legge numero 108 del 96, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti devono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”.
L’art. 1815, 2° c. del c.c., così recita: “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
La Cassazione è tornata ancora una volta su questa annosa questione, con una recente ordinanza, depositata il 4 ottobre (la n. 23192/2017).
Usura pattizia: mutuo da oneroso a gratuito
Se, al momento della sottoscrizione del contratto, il tasso pattuito a titolo di interessi di mora era superiore al tasso soglia allora non sono dovuti interessi
(Avv. Thomas Coppola)