Contratti a chiamata
’Art. 14 D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo espressamente il divieto di stipula di contratto di lavoro a chiamata in assenza della valutazione dei rischi. Cioè se l’azienda non ha proceduto alla valutazione dei rischi di cui al D. lgs. 81/2008 non può in nessun caso stipulare contratti intermittenti o a chiamata.
L’Ispettorato del Lavoro conferma il recente orientamento* in materia e afferma che in questi casi è prevista, oltre alle sanzioni amministrative dovute per la mancanza di Documento di Valutazione dei Rischi, anche la riqualificazione del rapporto di lavoro ovvero la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato. Lo stesso potrà comunque essere a tempo parziale.
*Orientamento della Corte di Cassazione che ha espresso il principio generale secondo il quale: “la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato”.
(Avv. Thomas Coppola)