DIRITTO SOCIETARIO / BILANCIO

Per le società accade che il bilancio depositato debba essere modificato / rettificato / corretto per svariate ragioni;

talvolta per superare tecnicismi bancari e ostacoli burocratici.

La normativa consente tali operazioni e di seguito alcuni consigli pratici:

DEPOSITO A RETTIFICA DI BILANCIO GIA’ PRESENTATO ED EVASO

Nel caso di bilancio già depositato per il quale si accertino successivamente degli errori sostanziali quali l’errata o omessa compilazione di parti dello stesso, è necessario che l’assemblea provveda ad una nuova approvazione.

Si dovrà quindi procedere ad un nuovo deposito del bilancio, compreso l’elenco soci riferito alla nuova data di approvazione (solo nel caso di spa o sapa), con tutta la documentazione.

Nel Modello XX Note della pratica si dovrà precisare che: “trattasi di nuova approvazione a rettifica della precedente”.

Diritti di segreteria e imposta di bollo previsti: € 62,70 + € 65,00.

Nota: Esclusivamente nel caso di mero errore materiale (es: errata impaginazione) si potrà procedere direttamente ad un nuovo deposito del bilancio con tutta la documentazione.

Nel Modello XX Note della pratica (da allegare al modello principale B) si dovrà precisare che: “trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente bilancio già depositato con protocollo n……… del …………….” (indicarne gli estremi) allegando inoltre una dichiarazione degli amministratori, che evidenzi le differenze rispetto al deposito precedente (N. B. ovviamente non devono essere variate le poste di bilancio).

Diritti di segreteria e imposta di bollo previsti: € 30.00 + € 65,00.

CORREZIONE ERRORI CONTABILI: IL NUOVO PRINCIPIO OIC 29

L’Organismo Italiano di Contabilità ha reso pubblica la versione definitiva di alcuni OIC oggetto di revisione in seguito alle novità introdotte dal DLgs 139/2015 (cd. Decreto Bilanci), le cui disposizioni entrano in vigore dagli esercizi che hanno inizio a partire dal 1°gennaio 2016.

Tra gli OIC aggiornati affrontiamo in particolare l‘OIC 29 ‘Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio’.

Occorre in primo luogo chiarire che esistono due fattispecie di cambiamenti di principi contabili: obbligatori (se richiesti da novità normative) o facoltativi. I cambiamenti obbligatori seguono le disposizioni transitorie descritte nella legge o nei nuovi principi contabili di riferimento e, solo nel caso in cui le disposizioni

transitorie non siano presenti, si applicano le disposizioni dell’OIC 29.

Per maggiori info contattateci ai recapiti di cui sotto.

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