DIRITTO TRIBUTARIO – VISTO DI CONFORMITÀ

L’art. 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, prevede espressamente che per utilizzare in compensazione i crediti […]

L’art. 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, prevede espressamente che per utilizzare in compensazione i crediti relativi:
• alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e alle relative addizionali;
• alle ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
• alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
• all’Irap-imposta regionale sulle attività produttive;
per importi superiori a € 5.000,00 annui, occorre apporre il visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Ne deriva, di conseguenza, che il visto di conformità deve essere apposto sulle singole dichiarazioni dalle quali emergono i crediti fiscali che sono oggetto di compensazione.

Le attività di controllo che il professionista abilitato è tenuto a eseguire per rilasciare il visto di conformità, sono quelli previsti dall’art. 2, comma 2 del decreto del ministero dell’economia e delle Finanze del 31 maggio 1999, n. 164, che implica:
• la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva-imposta sul valore aggiunto;
• il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

 

(Avv.Coppola Thomas)

 

#dirittotributario  #conformità

Torna alla Home