Trust: i beneficiari non titolari di diritti attuali non sono legittimati nella revocatoria
La Cassazione civile, con l’ordinanza 19 aprile 2018, n. 9637, ha stabilito che la valutazione astratta della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1 luglio 1985). Infatti, riconoscendo piena validità alla citata convenzione de L’Aja, ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all’istituto, per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato art. 1322 c.c. Ribadendo l’orientamento della stessa Corte con il precedente n. 19376/2017 in cui ha affermato che l’interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall’atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee; conseguentemente, deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell’azione revocatoria avente ad oggetto i beni conferiti nel trust, spettando invece la legittimazione, oltre che al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9637)
(Avv. Coppola Thomas)
#trust #benefici #titolari