Emergenza epidemiologica da COVID-19 – adozione di misure legislative incidenti sulla funzione giurisdizionale

SENTENZA 11 gennaio 2022, n.31 (Data deposito in cancelleria 3 febbraio 2022) Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario […]

SENTENZA 11 gennaio 2022, n.31 (Data deposito in cancelleria 3 febbraio 2022)

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Misure, adottate con deliberazioni del Consiglio dei ministri e con ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza incidenti sull’esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull’organizzazione e l’attivita’ degli uffici giudiziari – Denunciata violazione dei principi sull’esercizio della funzione legislativa, del riparto di competenze in materia sanitaria tra Stato e Regioni e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, del buon andamento e dell’imparzialita’ dell’amministrazione pubblica, nonche’ dell’esercizio della funzione giurisdizionale e dei principi dell’indipendenza del giudice e del giusto processo – Manifesta inammissibilita’ delle questioni. Ordinamento giudiziario – Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace – Misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-9 – Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio – Estensione ai giudici di pace delle misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni – Omessa previsione – Denunciata violazione del principio di uguaglianza, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, del diritto al lavoro, a una retribuzione proporzionata e dignitosa, dei principi del buon andamento e dell’imparzialita’ dell’amministrazione, dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, della riserva di legge sull’ordinamento giudiziario e la magistratura, del principio del giusto processo, del contraddittorio, della terzieta’ e dell’imparzialita’ del giudice – Manifesta inammissibilita’ delle questioni. Ordinamento giudiziario – Misure, adottate con decreto-legge, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione dei termini processuali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilita’ speciali incidenti sull’esercizio della funzione giurisdizionale civile e penale e sull’organizzazione e l’attivita’ degli uffici giudiziari – Denunciata carenza dei presupposti di necessita’ e di urgenza, violazione dei principi del buon andamento e dell’imparzialita’ dell’amministrazione pubblica, e di quelli, anche comunitari, dell’indipendenza del giudice e del giusto processo – Inammissibilita’ delle questioni. – Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, artt. 42, comma 2, 83, 87, 119 e 122; decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, artt. 1 e 4; decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, art. 3; decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, artt. 14, comma 4, e 263; decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, artt. da 1 a 33; legge 28 aprile 2016, n. 57, art. 5; legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, comma 4-ter; decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, art. 20; delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020; ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. – Costituzione, artt. 3, 4, primo comma, 32, 36, primo comma, 38, 76, 77, 97, commi secondo e terzo, 101, secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, 117, primo e terzo comma, e 120; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47; Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 168, in combinato disposto con art. 12, paragrafo) 1, lettera a), della decisione 1183/2013/UE e con gli artt. 12 e 43 del Regolamento Sanitario Internazionale (2005), adottato dalla 58° Assemblea mondiale della sanita’; direttiva 1999/70/CE; Carta sociale europea, artt. 1, 2, 4, 12, 24 ed E. (T-220031) (GU n. 6 del 09-02-2022).

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