FATTURE FALSE

In caso di contestazione di fatture false è l’Ufficio che deve dimostrare l’inesistenza delle relative prestazioni. Ciò però può avvenire anche attraverso presunzioni, cioè una serie di elementi indiziari sintomatici della frode. Al contrario, la prova contraria del contribuente non potrà poi consistere nella semplice dimostrazione dell’effettivo pagamento delle fatture e dell’avvenuto adempimento dei propri obblighi fiscali. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22044, depositata il 13 ottobre 2020.

In tema di cessione del credito IVA futuro, la notifica dell’atto di cessione del credito all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente va effettuata dopo la presentazione della dichiarazione in cui confluisce il credito futuro ceduto e chiesto a rimborso, perché è solo da tale data che il credito IVA spettante diviene certo e definito, cristallizzandosi nella scelta operata dal contribuente tra le alternative in proposito offerte dall’ordinamento. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 469 del 13 ottobre 2020.

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