L’articolo 177, comma 2 e comma 2-bis, Tuir, consente di implementare un’operazione di conferimento di partecipazioni societarie in regime di neutralità fiscale indotta. In buona sostanza, applicando la suddetta norma, la plusvalenza viene determinata come differenza tra:
- l’incremento del patrimonio netto nella conferitaria e;
- il costo fiscalmente riconosciuto.
L’incremento del patrimonio netto viene assunto in luogo del valore normale.
In questo modo, pilotando legittimamente l’incremento del patrimonio netto, il conferente è in grado di pianificare l’ammontare della plusvalenza derivante dall’operazione di conferimento.
Ci si chiede se questo regime possa trovare applicazione anche in ipotesi di conferimento di nuda proprietà. Al riguardo occorre segnalare, che le casistiche che si possono presentare sono diverse.
In primis, bisogna distinguere il caso del conferimento realizzato ai sensi del comma 2, dell’articolo 177, Tuir, dal conferimento realizzato ai sensi del successivo comma 2-bis, del medesimo articolo 177, Tuir.
In ipotesi di conferimento di cui all’articolo 177, comma 2, Tuir, le ipotesi che possono configurarsi sono le seguenti:
- conferimento di nuda proprietà senza diritti di voto ma contestuale al conferimento del diritto di usufrutto;
- conferimento di nuda proprietà singolarmente considerata (non vi è contestuale conferimento di usufrutto). Quest’ipotesi può essere ulteriormente articolata in tre sotto casi, ovvero conferimento di:
- nuda proprietà con diritti di voto;
- nuda proprietà senza diritti di voto;
- nuda proprietà senza diritti di voto, conferita contestualmente ad una quota in piena proprietà con diritti di voto.
L’ipotesi n. 1) si può presentare quando, ad esempio, il 60% del capitale di Alfa è detenuto in nuda proprietà da Tizio e in usufrutto da Caio. Entrambi conferiscono nuda e usufrutto. L’operazione rientra senz’altro nell’ambito di applicazione dell’articolo 177, comma 2, Tuir, in considerazione del fatto che i soci conferenti ricevono quote di partecipazione a titolo di piena proprietà nella società conferitaria, acquisendo in questo modo la qualifica di soci nella conferitaria stessa. Inoltre, la conferitaria acquisisce il controllo della conferita.
In tal senso, si è espressa l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 147/2019.
Passando all’ipotesi del conferimento di sola nuda proprietà, commentiamo i singoli sotto casi.
Il conferimento di sola nuda proprietà con diritti di voto, ipotesi a), rientra nel novero dei conferimenti a realizzo controllato, ai sensi dell’articolo 177, comma 2, Tuir, in quanto la presenza dei diritti di voto consente alla conferitaria di soddisfare la condizione posta dal comma 2, ovvero il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ. Quanto sopra affermato trova conferma nella risposta ad interpello n. 290/2019, che sdogana detto conferimento.
Diversamente, nel caso prospettato con l’ipotesi b), il conferimento non può beneficiare del regime di cui all’articolo 177, comma 2, Tuir, ma deve necessariamente ricadere nell’alveo dell’articolo 9, Tuir (conferimento realizzativo), in considerazione del fatto che l’assenza dei diritti di voto non consente alla conferitaria di integrare la condizione di acquisire o integrare il controllo (non disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria).
Anche l’ultima casistica, ovvero il conferimento della nuda proprietà priva diritti di voto ma contestuale al conferimento di una quota in piena proprietà con diritti di voto, ipotesi c), non consente di beneficiare del realizzo controllato. L’Agenzia si è pronunciata sul punto con la risposta ad interpello n. 290/2019.
L’interpello affronta il caso di tre fratelli, titolari ciascuno di una quota del 30% che intendono effettuare un conferimento. I tre soci chiedono all’Ufficio se, qualora oltre al 30% in piena da ciascuno detenuto, venga conferito un ulteriore 3,33% in nuda senza diritto di voto, l’operazione possa rientrare nel comma 2.
La risposta dell’Agenzia è negativa in quanto il conferimento di nuda proprietà privo di diritti di voto risulta “inutile”, in quanto insuscettibile di incrementare la percentuale di controllo in capo alla conferitaria.
Questa ipotesi ci potrebbe, tuttavia, far tornare alla casistica precedente del conferimento contestuale di usufrutto e nuda; si potrebbe, infatti, affermare che, anche in questo caso, il conferimento della nuda priva di diritti di voto è “inutile”, atteso che il conferimento del diritto di usufrutto consentirebbe alla conferitaria di disporre della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
In realtà, il conferimento del mero usufrutto non è autosufficiente. La stessa Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 381/2020 ha avuto modo di precisare che la titolarità di un diritto reale di godimento, quale l’usufrutto sulle partecipazioni della società conferita, ancorché munito dei corrispondenti diritti di voto, preclude la configurabilità di uno ‘scambio’ tra le partecipazioni oggetto di conferimento (la titolarità delle quali permane in capo ai nudi proprietari, non conferenti), e le partecipazioni ricevute dal conferente.
In conseguenza di ciò, il conferimento di meri diritti di usufrutto non è idoneo ad integrare in capo al conferente l’esistenza di una partecipazione oggetto di scambio – quanto piuttosto di un diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione medesima.
Affronteremo in un successivo intervento la casistica del conferimento della nuda proprietà, in ipotesi di conferimento di nuda proprietà, ai sensi del successivo comma 2-bis, dell’articolo 177, Tuir.
fonte: www.ecnews.it