La transazione fiscale nel concordato preventivo

La transazione fiscale nel concordato preventivo

La proposta concordataria di pagamento parziale, o anche dilazionato, dei debiti per tributi e contributi (art. 182-ter del RD 267/1942) è subordinata alla sussistenza della condizione già contenuta nel principio generale dettato dall’art. 160, co. 2, del RD 267/1942 per la riduzione di qualsiasi debito privilegiato, ovvero che preveda “la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione” indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), del RD 267/1942. Sul punto, si osserva che la normativa vigente non preclude la cumulabilità, in capo al medesimo professionista, dell’incarico di attestatore (artt. 67, co. 3, lett. d), 161 co. 3 e 182-bis co. 1 L.fall.) con quello di stimatore di cui agli artt. 160, co. 2, e 182-ter, co. 1, del R.D. 267/1942.

In sede di formulazione della suddetta proposta di transazione fiscale, il debi­tore deve osservare alcuni specifici criteri, a seconda della natura dei cre­diti tributari e contributivi:

  • privilegiata: la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali ga­ran­zie non possono essere inferiori (o meno vantaggiosi) rispetto a quelli offerti ai creditori aventi un grado di prelazione inferiore, ovvero una posizione giu­ri­dica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;
  • chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza: il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori della medesima natura, ovvero – nel caso di suddivisione in classi – dei creditori chirografari ai quali è riservata una soddisfazione più favorevole

Nel caso in cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe (art. 182-ter, co. 1, ultimo periodo, L.fall.), e troverà soddisfazione – unitamente agli altri creditori chirografari – nella percentuale prevista dall’art. 160, co. 4, L.fall. (non inferiore al 20% se non si tratta di un concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis L.fall.). Pertanto, il debitore che, nella domanda di concordato preventivo, propone il pagamento parziale dei debiti fiscali e previdenziali privilegiati ed opta per la suddivisione dei creditori in classi, deve formare una classe creditoria apposita, nella quale confluirà la parte di tali passività privilegiate di cui si prospetta la soddisfazione parziale e, quindi, la degradazione al rango di chirografo (C.M. 16/E/2018, par. 5.1.4).

Esempio

Se tra i creditori muniti di diritto di prelazione vi è anche l’Agenzia delle Entrate, e il debitore propone il pagamento parziale delle passività tributarie, nella misura del 30%, il residuo credito del 70% degraderà al chirografo, confluirà in un’apposita classe, sarà ammesso al voto e soddisfatto ai sensi dell’art. 160, co. 4, del RD 267/1942 che prevede il limite minimo del 20% – da applicare, nel caso di specie, al 70% del debito tributario “falcidiato” – qualora il concordato preventivo non sia qualificabile come “con continuità aziendale” (art. 186-bis L.fall.).

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