Il recente provvedimento, infatti, ha riscritto completamente l’articolo 7 della legge sulle notificazioni (numero 890/1982) cancellando anche la previsione, introdotta dal decreto legge numero 248/2007, che così recitava: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
(Avv. Thomas Coppola)