OPPOSIZIONE CONTRO PRETESA TASSE – IMPOSTE – MULTE

CONTRO illegittime pretese dell’Agenzia delle riscossione 

Il contribuente sottoposto a esecuzione esattoriale può proporre opposizione a norma dell’articolo 615 del Codice di procedura civile davanti al giudice ordinario dell’esecuzione, contestando anche il diritto di procedere all’esecuzione. A stabilirlo è la sentenza 114/18, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 57, comma 1, lettera a) del Dpr 602/73, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie sugli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o all’atto di intimazione ad adempiere, sono ammesse le opposizioni dell’articolo 615.

La sentenza si lascia apprezzare per l’ampio respiro delle statuizioni, cui ha contribuito l’elevato livello dell’ordinanza di rimessione del tribunale di Trieste. Chi si oppone alla riscossione coattiva deve potersi difendere pienamente, anche quando la giurisdizione sia devoluta al giudice ordinario. Ogni contraria statuizione «confligge frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale».

 

(Avv. Coppola Thomas)

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