Piano del consumatore: una ricognizione giurisprudenziale dell’istituto

Con decreto del 13 dicembre 2016, il Tribunale di Rovigo ha dichiarato inammissibile il piano del consumatore presentato dal ricorrente, rilevandone l’infattibilità giuridica a causa della sua durata dodecennale e della mancata previsione del pagamento integrale del creditore ipotecario nel termine di un anno. La pronuncia in esame rappresenta un importante punto di approdo nell’ambito dell’esegesi sviluppatasi in riferimento all’istituto del piano del consumatore, introdotto e disciplinato dagli artt. 6 e ss. della l. 27 gennaio 2012, n. 3. La normativa in questione – che disciplina tre distinte procedure per la composizione della crisi da sovraindebitatamento – è stata, sin dalla sua entrata in vigore, soggetta ad interpretazioni critiche e applicazioni eterogenee che hanno evidenziato limiti e incongruenze del dettato normativo. Il Tribunale di Rovigo, auspicando in una modifica sostanziale della disciplina di legge atta a delineare al meglio i confini delle procedure ivi regolate, ha tentato di fornire una ricostruzione omogenea del piano del consumatore facendo ricorso, laddove possibile, ai principi interpretativi sviluppatisi in riferimento ad analoghi istituti disciplinati dalla legge fallimentare. (Tribunale di Rovigo, decreto 13 dicembre 2016)

 

 

 

(Avv. Thomas Coppola)

Torna alla Home