Interposizione reale: la finalità elusiva deve essere concretamente dimostrata
In caso di interposizione reale, attuata mediante operazioni effettive e non simulate, aventi come scopo l’elusione del pagamento della imposta attraverso l’uso improprio di strumenti negoziali anche collegati tra loro, deve trovare applicazione la disciplina probatoria e procedimentale (obbligo di contraddittorio preventivo) stabilita dalla disposizione antielusiva generale prevista dall’art. 37 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. (Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza 17 maggio 2017, n. 12316)
(Avv. Thomas Coppola)