Entra in vigore la riforma dei processi sulla nullità del matrimonio voluta da Papa Francesco; una vera e propria rivoluzione che apporta diverse e incisive modifiche all’intero procedimento: un esame dei punti salienti.
Già annunciata lo scorso 8 settembre dalla sala stampa del Vaticano [1], la riforma del processo canonico, fortemente voluta dal Pontefice, è entrata in vigore l’8 dicembre scorso, all’esito dei lavori svolti da una speciale commissione, appositamente istituita dal Pontefice nell’agosto 2014.
La riforma mira a semplificare in modo incisivo il processo matrimoniale canonico; non, tuttavia con lo scopo di favorire la nullità dei matrimoni – come lo stesso papa Bergoglio ha voluto sottolineare – ma esclusivamente nell’intenzione di rendere tali processi più celeri e semplici in modo che “il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio”. E, difatti, la parola “Misericordia” sembra essere proprio il perno di questa riforma; non solo perché essa è entrata in vigore (niente affatto a caso) proprio all’inizio dell’anno giubilare ad esso dedicata, ma anche perché – come ha chiarito lo stesso Pontefice – essa si prefigge la salvezza delle anime di tutti quei fedeli che “vivono una condizione di sofferenza per la fine del proprio matrimonio e che sono troppo spesso distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale”.
Esaminiamo dunque i punti nodali del mutamento riguardante il processo matrimoniale canonico. Ruolo dei Vescovi e processo breve Ciascun vescovo avrà all’interno della propria diocesi il potere di decidere, in un arco di tempo di 45 giorni di istruttoria, sui fatti a fondamento della nullità matrimoniale nell’ambito dei cosiddetti processi brevi: quei processi cioè nei quali appaia evidente il motivo di nullità in quanto basato su fatti incontestabili e nei quali vi è l’accordo delle parti (in tal caso basta che la domanda sia presentata da uno solo col consenso dell’alto).
Se il vescovo, esaminati i documenti e le osservazioni, raggiunge la certezza morale sulla nullità, pronuncia la sentenza; in caso contrario invia la causa al processo ordinario che potrà avere una durata massima di un anno.
Dunque, con particolare riferimento ai processi brevi, al vescovo , nel suo duplice ruolo di giudice e pastore, è affidato il delicato compito di garantire il rispetto del principio della indissolubilità del matrimonio, dichiarando la nullità solo dove essa non presenti dubbi.
Il vescovo di ciascuna diocesi (o l’ufficio della singola curia da questo delegato) sarà, dunque, giudice unico. Tuttavia, con specifico riferimento al nostro Paese, in vigenza di una specifica legge pontificia (del 1919) che attribuisce le decisioni riguardanti la nullità dei matrimoni ai tribunali regionali, se i vescovi vorranno costituire il tribunale diocesano dovranno prima ottenere una specifica dispensa dalla Santa sede.
La sentenza unica Dopo quasi tre secoli viene eliminato l’obbligo della doppia sentenza conforme [2]. Se, infatti, sino ad ora la sentenza di nullità doveva essere preceduta da due giudizi concordi (di primo grado e di appello) con necessità di ricorso alla Rota Romana ove essi non fossero stati conformi, da oggi basterà – salvo casi che rivestano particolari difficoltà interpretative – la sentenza del primo giudice, che diverrà subito esecutiva se non venga proposto appello.
Maggiore severità per gli appelli La riforma tocca, inoltre, anche l’appellabilità delle sentenze. Sarà, infatti, più difficile appellare la prima sentenza in quanto l’istanza potrà essere rigettata sin dal momento della presentazione della domanda, quando l’appello appaia avere uno scopo meramente strumentale e dilatorio e manchi dei necessari presupposti giuridici, ad esempio quando sottenda il solo intento di ostacolare la richiesta dell’altro.
Ricorso alla Rota Romana Per i casi controversi che presentino una particolare complessità rimane ferma la possibilità di rivolgersi in ultima istanza alla Rota romana.
Valore delle dichiarazioni delle parti Alle dichiarazioni delle parti il giudice potrà dare valore di piena prova, valutato ogni indizio ed accertato che non sussistano elementi che la ribaltino; fino ad oggi, invece, esse dovevano prima ricevere il supporto di documenti, indizi, testimonianze, ecc. Potrà comunque bastare, ove ritenuta necessaria, anche la dichiarazione di un unico testimone, purché qualificato.
Gratuità
Nella sua lettera apostolica papa Bergoglio invita le conferenze episcopali a rendere gratuito, così come lo è l’amore di Cristo per tutti i suoi figli, l’intero procedimento per la dichiarazione di nullità, fatta salva la retribuzione “giusta e dignitosa degli operatori dei tribunali”. Si tratta per ora di un invito che deve ancora ricevere piena attuazione. Al momento, infatti, tale gratuità è assicurata ai soli fedeli aventi un reddito molto basso ma è esclusa ad una fetta non indifferente di persone.
Siamo davanti ad una vera e propria rivoluzione nelle procedure per la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico; una rivoluzione che, come qualcuno ha sottolineato, “sta provocando un terremoto dentro la Chiesa” perché richiede il passaggio “da un approccio giuridico delle cause di nullità a una soluzione pastorale del conflitto …..
La riforma mira a semplificare in modo incisivo il processo matrimoniale canonico; non, tuttavia con lo scopo di favorire la nullità dei matrimoni – come lo stesso papa Bergoglio ha voluto sottolineare – ma esclusivamente nell’intenzione di rendere tali processi più celeri e semplici in modo che “il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio”. E, difatti, la parola “Misericordia” sembra essere proprio il perno di questa riforma; non solo perché essa è entrata in vigore (niente affatto a caso) proprio all’inizio dell’anno giubilare ad esso dedicata, ma anche perché – come ha chiarito lo stesso Pontefice – essa si prefigge la salvezza delle anime di tutti quei fedeli che “vivono una condizione di sofferenza per la fine del proprio matrimonio e che sono troppo spesso distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica…
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(Avv. Thomas Coppola – Fonte “Legge per Tutti”)