STOP ANATOCISMO BANCARIO

In sostanza, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca e il cliente correntista, il quale lamenti la […]

In sostanza, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca e il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.
È quanto fra l’altro stabilito dall’ordinanza n. 24293 pubblicata il 16 ottobre 2017.
Il vizio di nullità, infatti, afferisce alla intera clausola, in quanto la convenzione viola la norma imperativa prevista dall’art. 1283 c.c. applicabile “ratione temporis” al rapporto di garanzia in esame, non assumendo pertanto rilievo la intervenuta recezione normativa del divieto di capitalizzazione degli interessi bancari soltanto con l’art. 1, comma 629, della legge 27.12.2013 n. 147, normativa, peraltro, successivamente, integralmente ridisciplinata dall’art. 17 bis, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (recante “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”) che ha sostituito l’art. 120 del Testo Unico delle leggi bancarie, atteso che la legge n. 147/2013 si è limitata a “normativizzare” un indirizzo giurisprudenziale del Giudice di legittimità già stabilizzato.
(Avv. Thomas Coppola)
Torna alla Home