TRANSAZIONE FISCALE

L’azienda in crisi potrà optare per la transazione fiscale o nell’ambito di una procedura di ristrutturazione debiti o di concordato pre-fallimentare.

I riferimenti normativi sono:

Art. 182 ter della Legge Fallimentare

Art. 160 della Legge Fallimentare

Art. 56 della Legge Fallimentare

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice dalla crisi di impresa)

Circolare 23 luglio 2018 n. 16 Agenzia delle Entrate Riscossione

La procedura prevede l’invio della proposta all’Agenzia delle Entrate e anche all’Agenzia delle Entrate e delle riscossioni; gli Enti entro 30 giorni quantificheranno l’intero debito.

La proposta sarà valutata comparando i pro e i contro rispetto alla liquidazione giudiziale dei beni e verrà definita nell’arco temporale di 60 giorni. 

Non tutti i debiti possono essere oggetto di transazione fiscale, essendo esclusi i tributi locali (Imu, Tari, Tasi, imposta di soggiorno) e per quanto concerne l’IVA occorre una prova in più rispetto alla convenienza del saldo e stralcio (essendo esclusa in partenza).

Con l’avvio della transazione fiscale l’azienda ammette di essere in crisi e in stato di insolvenza; con ciò porgerà il fianco ad eventuali azioni di fallimento.

La valutazione dell’opportunità di presentare la proposta di transazione fiscale deve essere fatta nell’ottica di un discorso complessivo sull’azienda e direi come “ultima spiaggia” rispetto a un’alternativa di risanamento aziendale o di rilancio della società o di ricerca di eventuali investitori.

Per maggiori informazioni seguire i contatti in calce.

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