Con l’atto di dotazione del trust non si arricchisce alcun soggetto, ma si affidano momentaneamente taluni beni a un trustee affinché questi li gestisca per la realizzazione dello scopo indicato dal disponente: non può pertanto applicarsi all’atto di dotazione del trust la tassazione propria degli atti che hanno un effetto patrimoniale; e pure le imposte ipotecaria e catastale, per la stessa ragione, devono essere applicate in misura fissa. Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 975 del 17 gennaio 2018.
(Cit. Notaio Busani)
(Avv.Coppola Thomas)