TUTELA LEGALE CONTRO I DEBITI

Transazioni con il Fisco - Coppola&Partners

TUTELA LEGALE CONTRO I DEBITI

(Avv. Thomas Coppola)

1 | SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO TROPPO PESANTI

Il debitore della banca può chiedere la sospensione del mutuo se ricorrono determinate condizioni:

– licenziamento dal lavoro subordinato o parasubordinato (sono escluse, quindi, le dimissioni) o riduzione dell’orario di lavoro;

– sospensione del rapporto di lavoro o riduzione dell’orario di lavoro;

– morte del mutuatario (in tal caso la richiesta di sospensione potrà essere effettuata dagli eredi);

– insorgenza di disabilità o gravi situazioni di non autosufficienza sopraggiunte nei due anni precedenti alla domanda di mutuo.

In tal caso, è possibile chiedere alla banca di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per un anno; si continuano però a pagare gli interessi (per maggiori dettagli leggi “Come sospendere le rate del mutuo ipotecario”).

Inoltre, dal 2013 fino a fine dicembre 2015 si può chiedere anche l’accesso al Fondo di solidarietà ministeriale (facendone richiesta alla Consap), che permette a chi ha perso definitivamente il lavoro di sospendere l’intera rata per 18 mesi.

2 | LA CRISI DA SOVRINDEBITAMENTO E IL FALLIMENTO DELLA FAMIGLIA

Una legge del 2012 [1] ha previsto la possibilità, per il soggetto sopraffatto dai debiti di trovare un accordo con i creditori per la riduzione a saldo e stralcio oppure di ottenere, direttamente dal giudice – senza cioè il benestare dei creditori – una sostanziosa decurtazione. Tale legge si applica a tutti i soggetti a cui non si può applicare la procedura di fallimento per mancanza dei presupposti soggettivi (imprenditori commerciali) o oggettivi (debiti e fatturato minimo). Dunque, l’ipotesi tipica è quella del padre di famiglia che si è indebitato eccessivamente con la banca o altri creditori e che non abbia più un reddito con cui fare fronte ai pagamenti.

Grazie a questa nuova legge il soggetto in difficoltà può ristrutturare i propri debiti con tre diversi strumenti tra loro alternativi:

– la proposta di un accordo ai creditori: in tal caso, il debitore ha diritto, con l’aiuto di un Organo di composizione delle crisi nominato dal Tribunale e il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, a una riduzione del debito da ripagare. La percentuale di pagamento dei creditori viene offerta dal debitore e da quest’ultimi deve essere accettata. Avviene insomma quello che con le società commerciali si può realizzare attraverso il cosiddetto concordato preventivo. Raggiunto l’accordo con i creditori, spetta al giudice omologarlo: così facendo il debitore avvia un piano per ripagare la percentuale di debito pattuita. Una volta completato il pagamento il debitore ottiene la cosiddetta esdebitazione ossia la cancellazione di tutti i debiti non pagati (anche nei confronti dei creditori che non hanno aderito alla proposta). Viene premiata quindi la buona volontà del debitore.

– il piano del consumatore: tale strumento è simile negli effetti a quello appena visto, ma qui non serve l’accordo con i creditori e il loro voto favorevole: in altre parole, il consumatore che abbia un mutuo, un’esposizione nei confronti del fisco, ecc. può chiedere la ristrutturazione dei suoi debiti direttamente al giudice il quale decide se accordarla o meno senza sentire il parere dei creditori. Il tribunale nomina anche qui un Organismo di composizione delle crisi che deve dichiarare la fattibilità del piano. Quindi il magistrato procede all’omologazione del piano se ci sono anche dei requisiti di merito, cioè se il consumatore non si è sovraindebitato volontariamente assumendo delle obbligazioni cui sapeva già in partenza di non poter adempiere. Questo sistema è stato ritenuto utilizzabile anche nel caso in cui il creditore sia uno solo: la banca o Equitalia.

– la richiesta della liquidazione del patrimonio: a tale procedura si accede o su richiesta del debitore stesso al tribunale oppure perché il debitore non ha adempiuto alle due precedenti procedure (in tal caso viene aperta d’ufficio). Tale disciplina ricorda quella del fallimento: in pratica, si interrompono tutti i pignoramenti in corso nei confronti del debitore e i suoi beni vengono venduti da un liquidatore nominato dal tribunale (restano esclusi solo i beni impignorabili, cioè di prima necessità). Il ricavato della vendita viene infine distribuito tra i creditori che hanno fatto richiesta di intervento.

Il debitore deve allegare alla richiesta l’elenco i tutti i creditori e delle somme dovute, l’inventario di tutti i propri beni e la lista delle spese necessarie al sostentamento della sua famiglia. Anche in questo caso, come nel piano del consumatore, serve una relazione dell’Organo di composizione delle crisi sulla fattibilità della liquidazione, non è necessario l’accordo con i creditori, ma basta l’omologazione del giudice.

L’Agenzia delle entrate ha precisato che tra i debiti risanabili con le tre procedure appena indicate (accordo coi creditori, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio) rientrano anche quelli di natura fiscale. Non però per l’Iva e per le ritenute operate e non versate per i cui debiti è possibile solo richiedere la dilazione del pagamento, non la ristrutturazione del debito in base a una percentuale.

Le procedure di soluzione delle crisi da sovraindebitamento possono essere richieste non solo dai consumatori, cioè dalle persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all’attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ma anche dagli imprenditori agricoli e dalle piccole imprese non ammesse alle procedure concorsuali.

Tuttavia il piano del consumatore è riservato solo alle persone fisiche che si sono indebitate per motivi diversi da quelli legati all’attività imprenditoriale o professionale. I debiti devono essere elevati, cioè squilibrati rispetto al patrimonio del debitore passibile di vendita forzata. Inoltre la situazione di sovraindebitamento non deve essere stata causata da un comportamento scorretto del debitore: cioè il soggetto non deve aver assunto obblighi che sapeva di non poter onorare con il proprio patrimonio.

Con il concetto di sovraindebitamento si intende il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Lo status di sovraindebitamento è essenziale per accedere al cosiddetto “concordato” dei consumatori e quindi ottenere una riduzione del debito. In pratica, con questa legge ognuno paga in relazione alle proprie disponibilità, una volta che il tribunale ha accertato la meritevolezza del consumatore.

Il piano del consumatore non può essere richiesto se è già stata utilizzata una delle altre due procedure nei 5 anni precedenti.

4 | IL CONSOLIDAMENTO

Un’ultima ipotesi per chi ha contratto troppi finanziamenti e ora non riesce a stare dietro a tutte le rate è quella del consolidamento del debito: in pratica, il correntista ottiene l’estinzione dei diversi finanziamenti che vengono accorpati in un unico prestito o mutuo consolidato che fa pagare una rata periodica più bassa. In pratica, l’importo della rata scende perché aumenta la durata del piano di ammortamento: lo scopo è quello di rendere l’importo mensile più sostenibile per il debitore. Uno dei vantaggi di questi prodotti è il fatto che se si hanno più debiti (ad esempio un mutuo, un prestito personale, un prestito finalizzato all’acquisto dell’auto) si possono trasformare in un unico debito con un solo interlocutore più facile da gestire.

Nella scelta del nuovo finanziamento sicuramente bisogna guardare il Taeg e individuare il prestito con un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello dei precedenti prestiti, o alla loro media. Per capire se poi effettivamente si andrà a risparmiare è opportuno prendere in considerazione anche le eventuali penali di estinzione dei vecchi finanziamenti.

(Fonte: La legge per tutti)

Lo Studio LEGALE COPPOLA & PARTNERS offre assistenza legale per uscire dalla morsa dei debiti, con pre-valutazioje

 

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